Italian tax court dismisses appeal due to voluntary payment via tax write-off scheme eliminating legal interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the taxpayers voluntarily fulfilled their obligations through a tax write-off scheme. Although the taxpayers argued for case archiving based on this payment, the Court found this action created a lack of legal interest in continuing the litigation. Consequently, the appeal was rejected as unnecessary since the underlying tax debt had been settled.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: When a taxpayer voluntarily fulfills tax obligations via a write-off scheme, the subsequent appeal lacks legal interest and must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18144/2013 proposto da: DONINI S.N.C. DI DONINI DIEGO, ALVARO & C., nonché DONINI ALVARO in proprio, elettivamente domiciliati in Roma Via Anapo n. 20, presso lo studio dell’avvocato Carla Rizzo, rappresentati e difesi dall’avvocato Carla Rizzo e dall’avvocato Danilo Areni. – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. – intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA, n. 09/04/13, depositata il 17/01/2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09 febbraio 2022 dal consigliere dott.
Riccardo Guida. F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18144/2013 Numero sezionale 455/2022 Numero di raccolta generale 4590/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La società Donini S.n.c. di Donini Diego, Avaro & C. ed il socio Alvaro Donini in proprio hanno proposto ricorso per cassazione, con un motivo, contro l’Agenzia delle entrate — che è rimasta intimata in quanto ha depositato un “atto” (non qualificabile come controricorso, fuori quindi dalla previsione di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.) — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, indicata in epigrafe, che (in disparte le statuizioni dei giudici di merito su altri atti impositivi, nei confronti della società e dei soci, sui quali si è formato il giudicato), ha respinto l’appello dei contribuenti avverso la sentenza (n. 286/07/2010) della Commissione tributaria provinciale di Perugia che (per quanto ancora rileva) aveva rigettato l’opposizione agli avvisi di accertamento n. R8H010200571/2009, in materia di Iva (aliquote 2004), e n. R8H020200568/2009, in materia di Iva (e altro, sempre per l’anno d’imposta 2004).
2. Con istanza in data 04/03/2020 i ricorrenti, dato atto che questa Corte aveva fissato udienza in camera di consiglio per il 1°/04/2020, hanno chiesto che il ricorso sia «archiviato per intervenuto pagamento», in quanto, in pendenza del giudizio di legittimità, essi hanno provveduto «all’adempimento in virtù di definizione agevolata con la rottamazione», come attestato dalla documentazione allegata al ricorso, riguardante i versamenti degli importi dovuti per la “rottamazione” delle cartelle esattoriali correlate agli atti impositivi sopra menzionati.
La causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo. Nelle “note conclusive” depositate in prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno chiesto che il ricorso venga “archiviato” sul presupposto dell’adesione alla “rottamazione” e dell’adempimento dei relativi oneri presso l’Agenzia delle entrate di Perugia. r.g. n. 18144/2013 2 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a :
P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18144/2013 Numero sezionale 455/2022 Numero di raccolta generale 4590/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 3. L'istanza attesta la sopravvenuta carenza d’interesse dei ricorrenti ad ottenere una decisione in relazione al ricorso come originariamente proposto. Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
4. Nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale l’ufficio finanziario non ha svolto alcuna attività difensiva.
5. L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione nella specie in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’originaria inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 29822/2018; n. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta c