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Ordinanza — n. 4589/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4589/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4589/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18145/2013 proposto da: DONINI S.N.C. DI DONINI DIEGO, ALVARO & C., nonché DONINI ALVARO in proprio, elettivamente domiciliati in Roma Via Anapo n. 20, presso lo studio dell’avvocato Carla Rizzo, rappresentati e difesi dall’avvocato Carla Rizzo e dall’avvocato Danilo Areni. – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. – intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA, n. 10/04/13, depositata il 17/01/2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09 febbraio 2022 dal consigliere dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4589/2022 — snciv · Corte di Cassazione: L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione nella specie in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’originaria inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 29822/2018; n. 23175/2015).

Parole chiave

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contenzioso tributario differimento dell'imposizione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto arretrati d'imposta rimborso dell'imposta preventiva dichiarazione dei redditi
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18145/2013 proposto da: DONINI S.N.C. DI DONINI DIEGO, ALVARO & C., nonché DONINI ALVARO in proprio, elettivamente domiciliati in Roma Via Anapo n. 20, presso lo studio dell’avvocato Carla Rizzo, rappresentati e difesi dall’avvocato Carla Rizzo e dall’avvocato Danilo Areni. – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. – intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA, n. 10/04/13, depositata il 17/01/2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09 febbraio 2022 dal consigliere dott.

Riccardo Guida. F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18145/2013 Numero sezionale 456/2022 Numero di raccolta generale 4589/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La società Donini S.n.c. di Donini Diego, Avaro & C. ed il socio Alvaro Donini in proprio hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, contro l’Agenzia delle entrate — che è rimasta intimata in quanto ha depositato un “atto” (non qualificabile come controricorso, fuori quindi dalla previsione di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.) — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, indicata in epigrafe, che (in disparte le statuizioni dei giudici di merito su altri atti impositivi, nei confronti della società e dei soci, sui quali si è formato il giudicato), ha respinto l’appello dei contribuenti avverso la sentenza (n. 153/07/2011) della Commissione tributaria provinciale di Perugia che (per quanto ancora rileva) aveva rigettato l’opposizione agli avvisi di accertamento n. T3N0111201470/2010, in materia di Iva ed altro (anno d’imposta 2006), n. T3N011201451/2010, in materia di Iva ed altro (anno d’imposta 2005), n. T3N021201445/2010, in materia di Iva e altro (anno 2005), n. T3N021201466/2010, in materia di Iva e altro (anno d’imposta 2006).

2. Con istanza in data 04/03/2020 i ricorrenti, dato atto che questa Corte aveva fissato udienza in camera di consiglio per il 1°/04/2020, hanno chiesto che il ricorso sia «archiviato per intervenuto pagamento», in quanto, in pendenza del giudizio di legittimità, essi hanno provveduto «all’adempimento in virtù di definizione agevolata con la rottamazione», come attestato dalla documentazione allegata al ricorso, riguardante i versamenti degli importi dovuti per la “rottamazione” delle cartelle esattoriali correlate agli atti impositivi sopra menzionati.

La causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo. Nelle “note conclusive” depositate in prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno chiesto che il ricorso venga “archiviato” sul presupposto dell’adesione r.g. n. 18145/2013 2 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18145/2013 Numero sezionale 456/2022 Numero di raccolta generale 4589/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 alla “rottamazione” e dell’adempimento dei relativi oneri presso l’Agenzia delle entrate di Perugia.

3. L'istanza attesta la sopravvenuta carenza d’interesse dei ricorrenti ad ottenere una decisione in relazione al ricorso come originariamente proposto. Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

4. Nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale l’ufficio finanziario non ha svolto alcuna attività difensiva.

5. L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione nella specie in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’originaria inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 29822/2018; n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta