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Ordinanza — n. 4586/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares tax appeal null due to lack of necessary joinder between company and partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4586/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the entire tax appeal null and remanded the case to the first-instance tribunal. The taxpayers, a partnership and its sole partner, argued for insufficient reasoning regarding sector studies, but the court found a fundamental procedural defect. The court ruled that necessary joinder was violated because the company and its partners were litigating separately on the same economic facts, requiring them to be joined in a single proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 383, comma 3, c.p.c.; Art. 100, c.p.c.: When necessary joinder is absent between a company and its partners regarding identical economic facts, the entire proceeding is null and must be remanded for a new trial with all parties joined.

Parole chiave

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necessary joinder tax appeal nullity partnership litigation Cassation remand procedural defect dichiarazione dei redditi differimento dell'imposizione indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 383, comma 3, c.p.c.
in conclusione, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod.
Art. 100, c.p.c.
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10
in seguito all’istanza dei contribuenti, datata 25/03/2019, di sospensione del giudizio in vista dell’adesione alla definizione agevolata della controversia, questa Corte (in diversa composizione), con ordinanza del 09/04/2019, ha sospeso il giudizio, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 5, 24/01/2018, n. 1689
7212; Cass. sez. 5, 24/01/2018, n. 1689; Cass.
Cass. sez. 5, 16/01/2019, n. 913
1689; Cass. sez. 5, 16/01/2019, n. 913; Cass.
Cass. sez. 5, 24/03/2021, n. 8201
913; Cass. sez. 5, 24/03/2021, n. 8201; Cass.
Cass. sez. 5, 31/01/2022, n. 2798
8201; Cass. sez. 5, 31/01/2022, n. 2798); r.g.
Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 10145
Cass. 04/06/2008, n. 14815
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12398/2013 proposto da: ALFADECO S.N.C. DI NICOLIA DAVIDE E MARIANI PAOLO, nonché MARIANI PAOLO, in proprio, elettivamente domiciliati in Roma Via Orazio n. 3, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Graziosi, che li rappresenta e difende. – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. – intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 622/14/12, depositata il 14/11/2012. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09 febbraio 2022 dal consigliere dott.

Riccardo Guida. F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 12398/2013 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 4586/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 Rilevato che:

1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio ha rigettato l’appello della Alfadeco S.n.c. di Nicolia Davide e Mariani Paolo, e di Paolo Mariani, in proprio, avverso la decisione (sentenza n. 246/36/11) della Commissione tributaria provinciale di Roma che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi della società e del socio (Paolo Mariani) avverso gli avvisi di accertamento, basati sugli studi di settore, che recuperavano a tassazione, ai fini Irpef, Irap, Iva, per l’anno d’imposta 2003, maggiori redditi non dichiarati;

2. per la Commissione regionale, all’esito del contraddittorio endoprocedimentale, i contribuenti, gravati del relativo onere probatorio, non avevano fornito alcun elemento utile al fine di superare l’accertamento di maggiori ricavi non dichiarati risultante dall’applicazione dell’apposito studio di settore;

3. i contribuenti ricorrono con un motivo per la cassazione della decisione d’appello, e l’Agenzia delle entrate ha depositato un “atto” (non qualificabile come controricorso, fuori quindi dalla previsione di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.), rimanendo pertanto intimata;

4. in seguito all’istanza dei contribuenti, datata 25/03/2019, di sospensione del giudizio in vista dell’adesione alla definizione agevolata della controversia, questa Corte (in diversa composizione), con ordinanza del 09/04/2019, ha sospeso il giudizio, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, e ha rinviato la causa a nuovo ruolo. La procedura di definizione agevolata della controversia non si è successivamente perfezionata e il processo è proseguito; Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso [«a) insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.»], sulla premessa che, per la C.T.R., testualmente «i contribuenti non hanno r.g. n. 12398/2013 2 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 12398/2013 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 4586/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 fornito né in sede di contraddittorio (e possibile accertamento con adesione), né in sede giudiziale alcun elemento concreto e convincente, idonee a giustificare il minor ricavo dichiarato», i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha omesso di considerare che, in sede di accertamento, fa carico all’ente impositore la dimostrazione dell’applicabilità dello strumento presuntivo utilizzato per il caso concreto in quanto le risultanze degli studi di settore, che non sono presunzioni assolute, non comportano l’inversione dell’onere della prova dall’Amministrazione finanziaria al soggetto sottoposto a verifica fiscale;

2. preliminarmente, si rileva la violazione del litisconsorzio necessario, avendo il giudizio ad oggetto la pretesa impositiva nei confronti di una società di persone (poi fallita) e di uno soltanto dei soci per non essersi il giudizio svolto con la necessaria partecipazione della società e di tutti i soci; 2.1. nel processo tributario, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni ex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, sussiste il litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci della stessa, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi; 2.2. le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire come «l’unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 tuir e dei soci delle stesse [...] e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il r.g. n. 12398/2013 3 Cons. est.

Riccardo Guida F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 12398/2013 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 4586/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi [...] perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato» (Cass.

Sez. U. 18/01/2007, n. 1052). Successivamente, le stesse Sezioni Unite hanno approfondito il tema, traendone le conseguenze specifiche per i casi quale quello qui in esame, avvisando come «ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria, l’atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nell’unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1», la cui violazione si ripercuote sulla regolarità del contraddittorio, soggetta al controllo anche officioso del giudice in ogni stato e grado, comportando la «nullità di tutte le attività processuali conseguenti (art. 156 e 159 cod. proc. civ.) ed il regresso del processo al primo giudice» (Cass.

Sez. U. 04/06/2008, n. 14815, poi ribadita da Cass. Sez. U. n. 3678/2009). A tale orientamento si è sempre attenuta questa sezione (ad es. Cass. sez. 5, 17/06/2015, n. 12547; Cass. sez. 5, 10/04/2015, n. 7212; Cass. sez. 5, 24/01/2018, n. 1689; Cass. sez. 5, 16/01/2019, n. 913; Cass. sez. 5, 24/03/2021, n. 8201; Cass. sez. 5, 31/01/2022, n. 2798); r.g. n. 12398/2013 4 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 12398/2013 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 4586/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 2.3. analogamente, in materia di Irap delle società di persone, le Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 10145) hanno precisato che si ripropone la medesima situazione di litisconsorzio necessario tra i soci e le società di persone già affermata dalle medesime Sezioni Unite riguardo all’Ilor con la sentenza 04/06/2008, n. 14815, atteso che, allo stesso modo, sussiste una sostanziale coincidenza degli elementi economici che costituiscono i presupposti rispettivamente accertati a carico della società (Irap) e dell’imposta a carico dei soci (Irpef) che vincola il tributo dovuto dai soci al giudicato sull’imposta a carico della società, con conseguente collegamento tra la pretesa tributaria ai fini Irap nei confronti della società, in ragione di maggiori ricavi, e la pretesa tributaria ai fini Irpef, nei confronti dei soci, in ragione di maggiori utili distribuiti, che giustifica sul piano razionale e dell’intrinseca ragionevolezza, il litisconsorzio necessario tra società e soci; 2.4. non ricorre, inoltre, l’ipotesi in cui la Corte ha escluso la necessità della declaratoria di nullità dell’intero giudizio con rimessione degli atti al primo giudizio (esaminata, per prima, da Cass. 18/02/2010, n. 2830), giacché non emerge la trattazione simultanea dei giudizi nei gradi di merito e da parte della medesima Commissione, né risulta la pendenza in Cassazione di tutte le cause concernenti la società e tutti i soci in relazione agli anni d’imposta in esame;

3. in conclusione, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., per il rinnovo del giudizio di merito a contraddittorio integro e per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità; r.g. n. 12398/2013 5 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 12398/2013 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 4586/2022 Data pubblicazione 11/02/2022

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commi