Italian tax court extinguished proceedings due to taxpayer's request for simplified tax settlement under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the tax authority confirmed the taxpayer's request for a simplified tax settlement. The taxpayer submitted the required documentation and paid the due amounts to trigger this expediated procedure under specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that no further judicial action was necessary, leaving the process terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, commi 8 e 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.; When a taxpayer requests a simplified tax settlement and pays the due amounts, the tax court must immediately extinguish the pending proceedings.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 24760/2016 R.G. proposto da Nordest Group Sri, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Codemo, con domicilio eletto in Treviso, Viale Verdi, n. 23g, presso lo studio del predetto ultimo legale. PEC: andreacodemo@pec.ordineavvocatitreviso.it ; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 415/31/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T6S030603249/2013 e T6S030603252/2013.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; considerato che alla luce di tale richiesta dell'Agenzia delle entrate non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratto legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 4 / A1. 2,922 / Il Pre‘syen2_ CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa