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Ordinanza — n. 4455/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4455/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4455/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12966/2014 R.G. proposto da Pietro Spatola, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Luigi Piccione, ed elettivamente domiciliato in Roma in via Monte Zebio n. 37, presso lo studio dell'Avv. Cecilia Furitano; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate e del Territorio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 101/16/13 della CTR della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, depositata in data 25/3/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 dal dott.

Regesto Legislator

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art. 101 c.p; Ordinanza — n. 4455/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Dall'esame degli atti del fascicolo di merito non si rinviene alcun avviso di ricevimento da parte di Pietro Spatola della notificazione dell'atto d'appello a lui indirizzato contro la sentenza della CTP di Siracusa. L'unico avviso di ricevimento che si rinviene in atti è quello di una raccomandata indirizzata a Solarino Raffaele, estraneo alla presente controversia. Ne consegue che la sentenza deve essere cassata senza rinvio, in quanto il giudizio di appello, senza la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'odierno ricorrente, non poteva proseguire (art. 382, ultimo comma, c.p.c.: cfr.

Parole chiave

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inchiesta per sottrazione d'imposta imposta sui redditi da capitale imputazione dei contributi tassazione dell'imposta sul reddito diritti del contribuente imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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art. 101 c.p
Acquisito il fascicolo, la causa è stata nuovamente chiamata all'adunanza camerale del 16 dicembre 2021.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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sez. 5, n. 20789/2021
Cass., sez. 5, n. 20789/2021).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12966/2014 R.G. proposto da Pietro Spatola, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Luigi Piccione, ed elettivamente domiciliato in Roma in via Monte Zebio n. 37, presso lo studio dell'Avv. Cecilia Furitano; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate e del Territorio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 101/16/13 della CTR della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, depositata in data 25/3/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 dal dott.

Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto; FATTI DI CAUSA In data 11/11/2005 il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate notificò a Pietro Spatola (d'ora in poi anche "i/ ricorrente" o "i/ contribuente") l'avviso di accertamento n. R3(01A200330 per l'anno 1998 con il quale, rettificando la dichiarazione dei redditi mod. Unico/1999, prodotta dal ricorrente, accertò, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, così come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. B della legge n. 413 del 1991, un complessivo reddito imponibile di lire 119.907.510 e maggiori imposte per euro 20.947,49, oltre interessi e soprattasse.

L'accertamento prendeva le mosse dall'acquisto, da parte dello Spatola, di due appezzamenti di terreno per un importo pari ad euro 196.840, esborso ritenuto non congruo con il reddito imponibile del contribuente, dichiarato pari a zero ai fini Irpef. Su ricorso dello Spatola, la CTP di Siracusa annullò l'atto di accertamento. La CTR della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, riformò integralmente la sentenza di prime cure su appello dell'Agenzia delle Entrate. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Il contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c. Chiamata all'adunanza non partecipata del 28 gennaio 2021, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito dalla CTR. Acquisito il fascicolo, la causa è stata nuovamente chiamata all'adunanza camerale del 16 dicembre 2021.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c. e mancata instaurazione del contraddittorio (in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.)", il contribuente ha dedotto di essere rimasto contumace nel giudizio di appello non avendo ricevuto la notificazione dell'atto introduttivo di quel grado di giudizio, che dunque si sarebbe svolto in violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c.

Contrariamente rispetto a quanto affermato dal giudice di appello, non vi sarebbe in atti alcun avviso di ricevimento che attesterebbe il buon esito della notifica all'odierno ricorrente. L'appello, dunque, avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato "Omessa ed insufficiente, nonché contraddittoria motivazione su circostanze di fatto (fedele dichiarazione dei redditi - natura dei medesimi - loro omessa considerazione da parte dell'Agenzia delle Entrate) controverse e decisive ai fini del giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.", il contribuente si lamenta della carenza dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata, che si sarebbe totalmente ed immotivatamente appiattita sulle posizioni dell'Agenzia delle Entrate. 3.11 primo motivo è fondato.

Dall'esame degli atti del fascicolo di merito non si rinviene alcun avviso di ricevimento da parte di Pietro Spatola della notificazione dell'atto d'appello a lui indirizzato contro la sentenza della CTP di Siracusa. L'unico avviso di ricevimento che si rinviene in atti è quello di una raccomandata indirizzata a Solarino Raffaele, estraneo alla presente controversia. Ne consegue che la sentenza deve essere cassata senza rinvio, in quanto il giudizio di appello, senza la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'odierno ricorrente, non poteva proseguire (art. 382, ultimo comma, c.p.c.: cfr.

Cass., sez. 5, n. 20789/2021). 4.11 secondo motivo di ricorso resta assorbito. 5.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di appello in quanto ad esso il contribuente non ha partecipato. Le spese del presente giudizio di legittimità, invece, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e, per l'effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Pietro Spatola, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro tremilacinquecento per onorari ed euro duecento per spese, oltra al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 16 d