Cassation court declares tax appeal process extinguished due to failure to request simplified tax definition within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested the simplified tax definition procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. Although the taxpayer submitted documents proving the initiation and partial payment of the simplified procedure, the opposing agency failed to object to the lack of formal request for treatment. The court ruled that without an explicit request for the simplified procedure, the process automatically terminated upon the expiration of the deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10 and comma 13 of D.L. n. 119/2018; The tax appeal process is extinguished if the parties fail to request the simplified tax definition procedure within the prescribed deadline, even if documents indicating the procedure's initiation are submitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2152/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - CONTRO Ghero s.a.s. di Ghetti Emanuela & C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Antonietta Lamazza e Francesca Lamazza, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Colonna Antonina n.41; -controricorrente- avverso la sentenza n.81/10/12 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna, pronunciata il 19 marzo 2012, depositata il 24 maggio 2012 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal consigliere Andreina Giudìcepietro. RILEVATO CHE: l'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro l'Aeffe S.p.A. per la cassazione della sentenza n.81/10/12 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna, pronunciata il 19 marzo 2012, depositata il 24 maggio 2012 e non notificata, che ha accolto l'appello della società contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento per maggiori redditi ai fini delle imposte dirette ed Iva relativamente all'anno di imposta 2004; a seguito del ricorso, la società contribuente resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell'11/10/2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; parte contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, con la documentazione attestante la presentazione dell'istanza di definizione, la determinazione dell'importo dovuto ed il pagamento della prima rata, al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione; con ordinanza dell'il ottobre 2019, la Corte ha sospeso il processo ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. n.119/2018, convertito dalla legge n.136/2019, e rinviato la causa a nuovo ruolo; successivamente, la società ha depositato memoria telematica, con allegata documentazione, chiedendo dichiararsi l'interruzione del giudizio per il fallimento della società, allegando sentenza dichiarativa del fallimento, e documentazione attestante il pagamento delle ulteriori rate da 1 a 10;
CONSIDERATO CHE: rilevato che, come ribadito anche di recente da questa Corte, «l'intervenuta modifica dell'art. 43 1.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità tempestivamente intrapreso, mediante rituale avvio del procedimento notificatorio, con l'invio della copia del ricorso per il tramite dell'ufficio postale, quand'anche la notifica si sia perfezionata presso il destinatario in una data successiva alla pronuncia della dichiarazione di fallimento di quest'ultimo» (Cass. n.15928/2021); visto che parte contribuente ha depositato l'istanza di sospensione del processo, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione, e che, a seguito della disposta sospensione, il processo è stato fissato all'odierna camera di consiglio, comunicata alle parti; rilevato che, nelle more, la società contribuente ha depositato documentazione, attestante la presentazione dell'istanza di definizione ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, la determinazione dell'importo dovuto ed il pagamento della prima rata, nonché delle rate successive venute a scadenza; vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che l'Agenzia delle entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria (vedi Cass., sez.
L., n.11540/2019, in tema di definizione agevolata d.l. n. 148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella I. n. 172 del 2017 che hanno esteso i termini di adesione alla procedura di cui decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225); rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; ritenuto che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; rilevato che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q. m. la Corte dichiara estinto il processo. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate