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Ordinanza — n. 4415/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; tax court process extinguished due to taxpayer's request for simplified settlement and payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4415/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation process extinguished after the taxpayer requested a simplified settlement and paid the first installment. Although the taxpayer filed a cassation appeal against the regional tax commission's partial ruling, the tax agency acquiesced to the lower court's decision and submitted the first payment. The court ruled that the process must be terminated because the taxpayer failed to formally request the settlement's discussion within the statutory deadline.

Regesto Legislator

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Art. 6, co. 6, 10, 12, 13 d.l. 119/2018: The tax procedure is extinguished if the taxpayer requests the simplified settlement and pays the first installment without formally requesting the discussion of the settlement within the prescribed deadline.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement request first installment payment cassation appeal dismissal statutory deadline failure contenzioso tributario arretrati d'imposta validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 co. 6 d.l. 119/2018
Art. 6 co. 10 d.l. 119/2018
Art. 6 co. 12 d.l. 119/2018
Art. 6 co. 13 d.l. 119/2018
Art. 360 co. 1 nn. 5, 4, 3 cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23151/2015 R.G. proposto da: Edilizia Residenziale S.Maria srl, in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Bernardo Compasso Serrao di Roma, come da procura in atti, ivi el.dom.to in Via Lorenzo il Magnifico 110; - parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; - parte resistente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Lazio n.1115/20/15 del 23.2.2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.2.2022 dal Presidente Giacomo Maria Stalla;

Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. La Edilizia Residenziale S.Maria srl ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in solo parziale accoglimento dell’appello da essa proposto, ha ritenuto in parte legittimo l’avviso di F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23151/2015 Numero sezionale 409/2022 Numero di raccolta generale 4415/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 accertamento notificatole dall’ Agenzia delle Entrate per Ires-Irap 2005 su ricavi non dichiarati da vendita di porzione di lotto edificabile. Con i tre motivi di ricorso la società ha lamentato sotto vari profili ex art.360, co. 1^ nn.5, 4 e 3 cod.proc.civ., - rispettivamente come omesso esame di fatto decisivo, come violazione dell’art.112 cod.proc.civ. e come omessa considerazione di prova decisiva – il mancato accoglimento del motivo di opposizione, reiterato in appello, circa la erroneità della pretesa concernente il versamento di euro 24.775,00 per Ires, di euro 3.203,00 per Irap e di ulteriori somme per sanzioni ed interessi.

La società contribuente, in corso di giudizio, ha presentato istanza di sospensione per avvenuta richiesta di definizione agevolata ex art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18, come da istanza presentata il 28.5.2019 (protocollo n.0901737) con riguardo al presente ricorso per cassazione e versamento contestuale della prima rata (il tutto come da documentazione in atti). A fronte di ciò, l’Agenzia delle Entrate, dopo essersi costituita in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ha depositato memoria per l’odierna camera di consiglio, insistendo per il rigetto del ricorso, salva la precisazione che:

“l'Ufficio, a seguito della emissione della sentenza impugnata ex adverso, parzialmente favorevole, ha prestato formale acquiescenza per la parte di sua soccombenza, con provvedimento in data 4 agosto 2015”. Risulta però decisivo il disposto di legge (art.6 co. 6^ cit.) secondo cui: “La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019, (…)”; si stabilisce inoltre (co. 10^) che, su richiesta del contribuente che acceda alla definizione, il processo deve essere sospeso fino al 31 dicembre 2020, e che (co. 12^) “L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti F i r m a t o D a :

S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23151/2015 Numero sezionale 409/2022 Numero di raccolta generale 4415/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 processuali”; per poi concludersi (co. 13^) che: “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente. (…) Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Posto che nel caso di specie, a fronte dell’avvenuta presentazione dell’istanza di definizione e del versamento della prima rata, l’Agenzia delle Entrate non ha manifestato, nelle forme e nei termini previsti, alcun provvedimento di diniego o istanza di trattazione, il processo deve in effetti ritenersi estinto; le spese, come per legge, vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte - dichiara estinto il processo; - spese compensate Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 2.2.2022. Il Presidente Giacomo Stalla F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S