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Ordinanza Interlocutoria — n. 4257/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 4257/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4257/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19557 del ruolo generale dell'anno 2014 proposto da: Eurolux Real Estate Company s.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura speciale in atto pubblico del 30 maggio 2014 allegata al ricorso, dagli Avv.ti Giovanni Acampora e Giuseppe Fabrizio Zito, elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno, n. 1, presso lo studio del primo difensore; ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - con troricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 176/37/13, depositata in data 11 giugno 2013; udita la relazione nella pubblica udienza del 13 gennaio 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 4257/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 19557 del ruolo generale dell'anno 2014 proposto da: Eurolux Real Estate Company s.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura speciale in atto pubblico del 30 maggio 2014 allegata al ricorso, dagli Avv.ti Giovanni Acampora e Giuseppe Fabrizio Zito, elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno, n. 1, presso lo studio del primo difensore; ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - con troricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 176/37/13, depositata in data 11 giugno 2013; udita la relazione nella pubblica udienza del 13 gennaio 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Parole chiave

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contenzioso tributario procedura di tassazione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale autorità giudiziaria fiscale arretrati d'imposta accordo fiscale preliminare
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19557 del ruolo generale dell'anno 2014 proposto da: Eurolux Real Estate Company s.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura speciale in atto pubblico del 30 maggio 2014 allegata al ricorso, dagli Avv.ti Giovanni Acampora e Giuseppe Fabrizio Zito, elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno, n. 1, presso lo studio del primo difensore; ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - con troricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 176/37/13, depositata in data 11 giugno 2013; udita la relazione nella pubblica udienza del 13 gennaio 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva depositata dalla ricorrente; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; considerato che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Eurolux Real Estate Company s.a. (di seguito Eurolux) un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2003, aveva disconosciuto il credito Iva richiesto a rimborso ed al recupero della differenza dovuta; avverso l'atto impositivo Eurolux aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; avverso la decisione del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: l'avviso di accertamento era sufficientemente motivato; la circostanza che Eurolux aveva presentato la dichiarazione integrativa di cui all'art. 9, legge n. 289/2002, ai fini della definizione automatica per gli anni pregressi, non era preclusiva del potere dell'amministrazione finanziaria di contestare il credito vantato dalla società e portato in parte in compensazione ed in parte chiesto a rimborso nell'anno successivo a quello cui si riferiva la definizione agevolata; non vi era stata una indebita rettifica relativamente ad un esercizio precedente, in quanto l'ufficio si era limitato ad accertare l'esistenza del credito portato in compensazione ed in parte chiesto a rimborso per l'anno 2003 esaminando la dichiarazione dalla quale era scaturito il medesimo credito, avendo proceduto ad un controllo sostanziale sulla dichiarazione dell'anno successivo; non poteva essere seguita la tesi di Eurolux secondo cui la stessa non svolgeva attività di locazione di immobili e dunque realizzando operazioni esenti e quindi estranei dal calcolo del pro-rata di detraibilità, tenuto conto del fatto che l'acquisto dell'immobile era strettamente collegato alla sua potenzialità reddituale conseguente alla successiva locazione;

Eurolux ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; questa Corte, con ordinanza dell'8 febbraio 2021, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza; considerato che: ai fini della definizione della controversia si rende necessaria l'acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito;

P.Q.M.

La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l'acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito. Così deciso in Roma, addì 8 febbraio 2021. Il Pre 'dente DEPOSITATO IN CANCELLERIA