Court dismisses tax appeal as the proceeding extinguished by expiration of the simplified settlement deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished due to the expiration of the deadline for requesting a simplified settlement. Although the tax authority appealed a regional commission decision favoring the taxpayer, the taxpayer had already submitted a request for simplified settlement and paid the amount. The court ruled that the process ended automatically on December 31, 2020, under the relevant tax law provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. n. 119/2018: The tax proceeding extinguishes by expiration of the deadline for requesting a simplified settlement, and costs remain with the parties who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25177/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - CONTRO Bortone Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Benincasa, elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Slacci n.4, presso l'avv. Alessandro Voglino; -contro ricorrente- avverso la sentenza n.167/49/12 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata il 10 maggio 2012, depositata il 18 settembre 2012 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE: l'Agenzia delle Entrate ricorre con quattro motivi contro Pasquale Bortone per la cassazione della sentenza n.167/49/12 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata il 10 maggio 2012, depositata il 18 settembre 2012 e non notificata, che ha accolto l'appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento per maggiore Irpef per l'anno di imposta 2006 in relazione al maggior reddito da partecipazione nella misura del 25% dei redditi accertati nei confronti della società in nome collettivo Bortone Costruzioni di Bortone Aldo & C I a seguito del ricorso, il contribuente resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15 dicembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; nelle more, è stata depositata documentazione, attestante la presentazione dell'istanza di definizione ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 per Bortone Pasquale, la determinazione ed il pagamento dell'importo dovuto;
CONSIDERATO CHE: vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che l'Agenzia delle entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria (vedi Cass., sez.
L., n.11540/2019, in tema di definizione agevolata d.l. n. 148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella I. n. 172 del 2017 che hanno esteso i termini di adesione alla procedura di cui decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225); rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;.
P.Q. m. la Corte dichiara estinto il processo. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma,