Cassation court dismisses appeal due to taxpayer's acceptance of simplified tax settlement extinguishing the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished after the taxpayer voluntarily accepted a simplified settlement procedure and paid the owed amounts. The taxpayer had filed an appeal against tax assessments for 2003-2005, but subsequently requested the expedited definition process under specific legislative provisions. The Court ruled that the immediate extinction of the proceedings was necessary to fulfill the legislative intent of resolving the matter efficiently.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; When a taxpayer accepts a simplified tax settlement and pays the owed amounts, the court must immediately declare the proceedings extinguished to achieve the legislative purpose of resolving the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1552/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - CONTRO Enterprise Costruzioni S.p.A., in persona del I .r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Panico, elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Conciliazione n.44, presso l'avv. Cataldo Intrieri; -controricorrente- avverso la sentenza n.52/11/2012 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna, depositata il 9 ottobre 2012 e notificata il 7 novembre 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro. Viste le richieste delle parti e del sostituto procuratore generale Alberto Cardino, che hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. FATTO E DIRITTO: la Enterprise Costruzioni S.p.A ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.52/11/2012 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna, depositata il 9 ottobre 2012 e notificata il 7 novembre 2012, che ha rigettato l'appello dell'ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa degli avvisi di accertamento per maggiori Irpeg, Irap ed Iva per gli anni di imposta 2003, 2004 e 2005; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per l'udienza pubblica del 14 dicembre 2021; nelle more, la società contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art.6 d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2018, provvedendo al pagamento del dovuto ai fini del perfezionamento della suddetta definizione; l'Avvocatura dello Stato ha, dunque, depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con allegata documentazione proveniente dall'Agenzia ricorrente ed attestante l'adesione della società alla definizione agevolata ed il pagamento del dovuto in unica soluzione; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata dalla documentazione prescritta ai sensi dei commi 8 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; considerato che alla luce di tale richiesta dell'Agenzia delle entrate non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente; rilevato che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, il gi