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Ordinanza — n. 4068/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to lack of proof for legal standing via merger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4068/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a regional court ruling that denied the appellant's standing. The appellant, SKS365 Malta Ltd, challenged a tax assessment levied on Mistral Leisure Ltd without proving a legal transfer of rights. The court found no evidence in the file to support the claim of merger or assignment, thus upholding the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 81 c.p.c.: The court must reject an appeal if the appellant fails to prove the legal title required for active standing, such as a merger or assignment, thereby lacking the capacity to intervene in the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
legal standing merger by absorption tax assessment appeal active standing Cassazione ordinanza tassa sulle case da gioco giochi d'azzardo con poste di denaro attività estranea all'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..
Art. 81 c.p.c.
Art. 1 comma 643 della legge n. 190 del 2014
Nelle more del giudizio interveniva la procedura di regolarizzazione per emersione ai sensi dell'art. 1 comma 643 della legge n. 190 del 2014.
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Testo completo

- Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21329/2018 R.G. proposto da da SKS365 Malta LTD in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Gilberto Casella Pacca di Matrice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via Oslavia 30, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore - ricorrente- contro Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli RG 21329/2018 uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.380/01/18 depositata in data 17.1.2018. sentita la relazione svolta dal consigliere Rosaria Maria Castorina nella camera di consiglio del 15.10.2021.

Fatti di causa. A seguito di una verifica fiscale eseguita presso la sede della Caffetteria Strino di Francione Rosa, nella quale si svolgeva la raccolta di scommesse sportive in mancanza di concessione e di licenza di polizia per conto della Mistral Leisure Limited, veniva emesso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli recuperava, per l'anno di imposta 2014, l'imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 nei confronti della ditta verificata e della parte obbligata in solido identificata nel bookmaker Mistral Leisure LTD.

SKS365 Malta LTD impugnava l'atto impositivo. Nelle more del giudizio interveniva la procedura di regolarizzazione per emersione ai sensi dell'art. 1 comma 643 della legge n. 190 del 2014. La CTP di Napoli rigettava il ricorso. La contribuente impugnava la pronuncia e la CTR della Campania, con sentenza n.380/1/18 depositata in data 17.1.2018, rigettava l'appello sul presupposto del difetto di legittimazione attiva della SKS365 Malta Limited in luogo della Mistral Leisure LTD in quanto non vi era prova che l'appellante avesse titolo per intervenire nel giudizio (a titolo di cessione e/o fusione per incorporazione).

La CTR rigettava in ogni caso anche l'appello nel merito. Avverso la pronuncia 5KS365 Malta LTD propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con , RG 21329/2018 memoria. L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso. Ragioni della decisione. 1.Con il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.81 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Lamenta che erroneamente la CTR aveva affermato il proprio difetto di legittimazione ad agire senza considerare gli effetti della fusione per incorporazione.

La censura non è fondata. La CTR ha osservato che mancava in atti la prova che l'appellante avesse titolo per intervenire nel giudizio (a titolo di cessione e/o fusione per incorporazione) riguardante la Mistral Leisure LTD e che in difetto di tale dimostrazione il suo atto di appello andava rigettato perché improponibile. Ed effettivamente agli atti di causa non risulta alcuna produzione che documenti l'asserita fusione o altro titolo idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della ricorrente. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato, con assorbimento della trattazione dei motivi due, tre e quattro con i quali si deduce, sotto diversi profili, la violazione e/o falsa applicazione dell'ad. 1 comma 643 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..

In conseguenza delle ragioni della decisione diventa irrilevante l'esame dei rilievi contenuti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380bis.1 c.p.c.. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. RG 21329/2018 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €2300,00 oltre alle spese p