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Ordinanza Interlocutoria — n. 3929/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to verify if the dissolved company was a party to the appeal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3929/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case for a new docket to verify whether the dissolved company was a party to the appeal proceedings. The Regional Tax Commission annulled tax assessments against both the company and its individual shareholders, but the company was not listed as an appellant. The court noted that the annulment of all assessments depends on whether the company participated in the appeal, which is unclear from the record. Consequently, the court ordered the acquisition of the file ex officio to determine the procedural regularity before ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 29/09/1973 n. 600; Art. 92, comma 7 d.P.R. 22/12/1986 n. 917; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When an appellate judgment annuls tax assessments against multiple entities including a dissolved company, the court must verify if that company was a party to the appeal to ensure procedural regularity.

Parole chiave

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tax assessment annulment dissolved company status appeal proceedings participation procedural regularity tax liability distribution Cassation remand contradictory proceedings imposta annuale

Disposizioni normative citate

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Art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Art. 92, comma 7 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
Art. 360, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19364/15 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente contro NAPPI GIUSEPPE NICOLA e COZZOLINO ROSA Intimati avverso la sentenza n. 775/52/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 26/1/2015, non notificata; Udita la relazione svolta dal consigliere Rosita D’Angiolella nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022.

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19364/2015 Numero sezionale 392/2022 Numero di raccolta generale 3929/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 CONSIDERATO CHE: L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale II di Napoli, emise tre avvisi di accertamento nei confronti della società Nappi Gioielli s.a.s. di Nappi Giuseppe Nicola & C. (avviso di accertamento n. TF502AG04513/2012), di Nappi Giuseppe Nicola, socio maggioritario, al 95% (avviso di accertamento n. TF501AG05677/2012), e di Cozzolino Rosa, moglie di Nappi Giuseppe Nicola e socia per il restante 5% (avviso di accertamento n. TF501AG05661/2012), riprendendo a tassazione, per l’annualità 2008, maggiori imposte, ai fini Irpef e addizionali, oltre sanzioni ed interessi (v., parte relativa al “Fatto” della sentenza impugnata);

“parte contribuente” (v. sentenza impugnata, pagina 2) impugnò gli avvisi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che, con sentenza n. 462 del 31/07/2013, «resa nel costituito regolare contraddittorio tra le parti nel processo identificato con il n. RGR 5445/2012, al quale erano stati riuniti gli altri due, li rigettava e condannava i contribuenti alle spese processuali determinate in euro 1.100,00» (così, ultimo capoverso della pagina 2, della parte espositiva in “Fatto” della sentenza impugnata). “parte contribuente” propose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania (v. sentenza impugnata pag. 3, lett. B); dall’epigrafe della sentenza impugnata, n. 775/52/15, sono indicati, come appellanti, Nappi Giuseppe Nicola e Cozzolino Rosa, ma non è riportata come appellante la società nei cui confronti venne emesso l’avviso di accertamento n. TF502AG04513/2012 (v. pagina 2 della sentenza impugnata, lettera a); nella parte riguardante i “Motivi della decisione” della sentenza impugnata si dà atto che dagli stessi avvisi di accertamento risultava che la società Nappi Gioielli s.a.s. di Nappi Giuseppe Nicola & C., era 2 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19364/2015 Numero sezionale 392/2022 Numero di raccolta generale 3929/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 cessata dalla data del 9 giugno 2008 e che «gli stessi soci della s.a.s. (…) si erano costituiti in s.r.l., quasi contestualmente alla cessazione nella medesima sede e con lo stesso oggetto sociale continuando senza interruzione l'attività commerciale»; la CTR, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che “parte contribuente” avesse fornito la prova che l'attività dei soci si riferiva agli stessi articoli rimasti invenduti nelle precedenti gestioni societarie e che si era inteso soltanto limitare la responsabilità dei soci nei limiti di cui all'articolo 2462 del codice civile, dichiarando «la nullità degli accertamenti in epigrafe» (v. sentenza impugnata pag. 3); avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, dell'articolo 92, comma 7, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in relazione all'articolo 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; il ricorso è stato notificato, a mezzo posta, in data 27/07/2015, ai soci Nappi Giuseppe Nicola e Cozzolino Rosa, rimasti intimati, ma non alla società contribuente; l’emissione degli avvisi di accertamento nei confronti di soci e società, l’instaurazione del giudizio originario da parte di soci e società (così come dato atto nella motivazione dei giudici di appello sopra riportata), la proposizione dell’appello di “parte contribuente”, l’annullamento da parte della CTR degli «accertamenti in epigrafe», ovvero di tutti e tre gli avvisi emessi nei confronti di soci e società, impone di verificare la regolarità del contraddittorio del giudizio di appello se, cioè, instaurato soltanto dai soci oppure anche la società, e quindi, se la società Nappi Gioielli s.a.s. di Nappi Giuseppe Nicola & C., poi trasformata in s.r.l., sia stata oppur no parte del giudizio di appello;

P.Q.M.

3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19364/2015 Numero sezionale 392/2022 Numero di raccolta generale 3929/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio. Così deciso, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, in data 27 gennaio 2022 Il Presidente Federico Sorrentino 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B