Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3882/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3882/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3882/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11997/13 R.G. proposto da: RACHELE di Ceraso Giuseppina & C. s.a.s., CERASO GIUSEPPINA. E il B2r70(0,1 i Mib ILARDI LAVINIA, elettivamente domiciliate in Roma, via t ognano n.4jà ce,A, presso lo studiodell'Avv.p.U0 21 e rappresentate e difese per Alerect negv_ I i ii , j_L„ procura ingarcéThTT-i-c- dall'Avv.LKorrrano Mastrogirolamb t (1.2--‘ " v v R°53- - ricorrenti - contro AGENZIA delle ENTRATE intimata - avverso la sentenza n.51/29/12 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 20 marzo 2012.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3882/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza hanno proposto ricorso la Società e le socie, affidandosi a tre motivi. L'Agenzia delle entrate ha depositato atto al fine dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza; La Società, cancellata dal registro delle imprese dalla data del primo ottobre 2018, e le socie Giuseppina Ceraso e Lavinia l'ardi, con nota depositata il 28 ottobre 2019, premesso di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ex art.6 del dA. n.193/2006 convertito nella legge n.225/2016, e di avere versato in unica rata quanto dovuto in base alla comunicazione di Equitalia-Servizi di riscossione, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

Parole chiave

Generato dall'IA
debito residuo quietanza di saldo debito procedura pendente mantenimento del contratto remissione del debito estinzione dell'obbligazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11997/13 R.G. proposto da: RACHELE di Ceraso Giuseppina & C. s.a.s., CERASO GIUSEPPINA. E il B2r70(0,1 i Mib ILARDI LAVINIA, elettivamente domiciliate in Roma, via t ognano n.4jà ce,A, presso lo studiodell'Avv.p.U0 21 e rappresentate e difese per Alerect negv_ I i ii , j_L„ procura ingarcéThTT-i-c- dall'Avv.LKorrrano Mastrogirolamb t (1.2--‘ " v v R°53- - ricorrenti - contro AGENZIA delle ENTRATE intimata - avverso la sentenza n.51/29/12 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 20 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglic del 13 gennaio 2022 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti. Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.Umberto de Augustinis il quale ha concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Rilevato che: a seguito di accertamento svolto nei confronti della Magia s.a.s., con conseguente rideterminazione del reddito, l'Ufficio, constatato che, dagli atti, risultava usufruttuaria, per il 34% delle quote, la società Rachele di Ceraso & C. s.a.s. provvedeva ad emettere nei confronti di quest'ultima società avviso di accertamento, per l'anno di imposta 2003, con la quale ne rideterminava il reddito, contestando la mancata dichiarazione del reddito da partecipazione che imputava, con conseguenziali ulteriori avvisi di accertamento, in ragione delle rispettive partecipazioni, alle socie Lavinia Ilardo e Giuseppina Ceraso; gli atti impositivi venivano impugnati dalla Società e dalle socie e i relativi ricorsi, riuniti, venivano accolti dalla Commissione tributaria provinciale, con annullamento integrale degli avv isi di accertamento; la decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, è stata integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio la quale ha ritenuto che la Società, aldilà di mere disquisizioni formali, non fosse riuscita a giustificare il mancato inserimento nella dichiarazione dei redditi del contestato reddito da partecipazione.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso la Società e le socie, affidandosi a tre motivi. L'Agenzia delle entrate ha depositato atto al fine dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza; La Società, cancellata dal registro delle imprese dalla data del primo ottobre 2018, e le socie Giuseppina Ceraso e Lavinia l'ardi, con nota depositata il 28 ottobre 2019, premesso di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ex art.6 del dA. n.193/2006 convertito nella legge n.225/2016, e di avere versato in unica rata quanto dovuto in base alla comunicazione di Equitalia-Servizi di riscossione, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

Alla pubblica udienza del 20 novembre 2020 su richiesta di rinvio da parte del difensore delle contribuenti, per produrre documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento del condono, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo. Fissata nuova udienza pubblica, ai sensi dell'art. art.23, comma 8 bis, d.l. n.137/2020, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020 n.176, il P.G. ha depositato requisitoria con !o quale ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. All'esito della pubblica udienza questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, assegnando alle ricorreNti termine per notificare, ai sensi dell'art.372 cod.proc.civ., all'AvvocaLura generale dello Stato l'elenco dei documenti depositati.

Il ricorso è stato, quindi, avviato, ai sensi dell'art.380 -bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale parte ricorrente ha depositato nuovanente i documenti notificati alla controparte e l'Avvocatura generale :2_110 Stato ha depositato memoria, allegando nota pervenuta cUl'Agenzia delle entrate. Considerato che: risulta in atti, e di ciò dà espi mente atto l'Agenzia delle entrate, l'avvenuta definizione della contro\ ersia, ai sensi dell'art.6 del d.l. n.193 del 2016, per le cartelle, conseguenti agli avvisi di accertamento impugnati, notificate personalmente alle socie Lavinia Ilardo e Giuseppina Ceraso; nei confronti delle stesse può, ,..ato, dichiararsi estinto il processo con declaratoria di cessazione deiH materia del contendere; l'Agenzia delle entrate ha c.

ìunl..;Ao che, per l'integrale cessazione della materia del contendere, le ricorrenti dovrebbero riconoscere come dovuta la sanzione IRAP ( carico della Società e da questa già pagata in sede esecutiva) e le spese del giudizio di secondo grado; le spese dei gradi rimangono ossorbite dalla definizione - agevolata; da quanto risulta in atti, la sanzione iRAP, compresa nell'avviso di accertamento a carico della socio accomandataria, risulta già integralmente versata e, in ogni caso, le parti hanno ribadito, nelle varie memorie, l'impegno a rinunciare al Hcorso come già espresso in seno alle domande di adesione alla defThizi( .e agevolata; il ricorso relativamente, alle sanz «i IRAP, può dichiararsi inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse; non vi è pronuncia sulle spese in ss eza di attività difensiva da parte dell'Agenzia delle entrate.

Dichiara il processo estinto e cessat6.. materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera c consiglio del 13 gennaio 2022.