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Ordinanza — n. 3876/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal declaring litigation ended by parties' agreement on simplified settlement terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3876/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the subject matter of the dispute ceased due to the parties' agreement on a simplified settlement procedure. The taxpayers requested this streamlined resolution, which the Tax Agency confirmed as regular in its written response. Consequently, the appeal was dismissed without further examination of the underlying tax liability.

Regesto Legislator

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d.l. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018: When parties agree to a simplified settlement procedure under the specified decree, the court must declare the cessation of the contentious matter, thereby terminating the litigation.

Parole chiave

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simplified settlement procedure cessation of contentious matter tax agency confirmation litigation termination parties' agreement accoglimento parziale del contribuente compensazione della rendita detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 119/2018, conv. in L. n. 136 del 2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1662/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Marcucci Eglis e Vincioni Barbara, rappresentate e difese dagli Avvocati Alessandro Cogliati Dezza e Edgardo Verna, ed elettivamente domiciliate in Roma alla via Alessandro Farnese n. 7 presso lo studio del primo; - con troricorrenti nonché krk c cirr7v,T. n c .0( ei,‘T.2,( Salvatori Serena, Salvatori Daniel e Caramoni Tiziana, eredi di Salvatori Gabriele; - intimati - avverso la sentenza n. 149/01/2012 della CTR delle Marche, depositata in data 27/11/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 dal dott.

Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto; RITENUTO CHE: i contribuenti ricorrenti hanno depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 119/2018, conv. in I. n. 136 del 2018; l'Agenzia delle Entrate ha confermato la regolarità della definizione agevolata della lite, come risulta dalla memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato in data 5/3/2021; si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese a carico delle parti che le hanno ant