Court dismisses tax dispute as extinguished due to voluntary payment and waiver of litigation rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the entire litigation extinguished after the taxpayer fulfilled the payment obligation and formally renounced the trial. Luigi Alborea had submitted a request for expedited settlement under specific decree laws, which extended the payment deadline to December 7, 2018. Upon completing the payment, the taxpayer invoked Article 391 of the Civil Procedure Code to waive further judicial proceedings, leading the court to terminate the case without a substantive ruling on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.l. n. 148/2017; art. 391 c.p.c.: When a taxpayer fulfills the payment obligation under an expedited settlement request and subsequently renounces the trial, the litigation is legally extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22922/2013 R.G. proposto da Luigi Alborea, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Giorgio M. Salvatori, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. Fulvio Spenat alla Circonvallazione Clodia n. 88; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 111/12/2013 della CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, depositata in data 20/3/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 dal dott.
Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto; RITENUTO CHE: il contribuente ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 148/2017, i cui termini per il versamento dell'importo dovuto, con scadenza il 31 ottobre 2018, sono stati prorogati al 7 dicembre 2018; il contribuente, avendo versato quanto dovuto, ha rinunciato al giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; il giudizio deve essere dichiarato estinto; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione dell'intero giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Roma, 16/12/2021 DEPOSITATO IN CANCELLERIA -