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Ordinanza — n. 3834/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund appeal, upholding lower court's rejection of transitional tax incentive claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3834/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Aniello Palumbo's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his request for a tax refund. Palumbo argued that a transitional tax incentive under Law No. 248/2006 should apply to his 2008 employment termination, but the lower court ruled the event occurred after the law's entry into force and lacked proof of prior agreements. The court upheld this decision, emphasizing that in tax proceedings, the burden of proof rests on the taxpayer and that the Court of Cassation cannot re-evaluate factual merits or evidence.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 23, d.l. 223/2006; Art. 113, c. 1, l. 248/2006: In tax refund proceedings, the taxpayer bears the burden of proving facts required for the claimed benefit, and the Court of Cassation reviews only legal correctness, not factual evidence.

Parole chiave

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tax refund claim transitional tax incentive burden of proof tax appeal dismissal Cassation review limits differimento dell'imposizione rimborso dell'imposta preventiva rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 23, d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in l. n. 248 del 2006
3 Cost., in riferimento all’art. 360, nn.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del 6 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
art. 3 Cost
248 del 2006, art. 3 Cost., in riferimento all’art.
art. 91 cod. proc. civ
Col terzo mezzo (erroneamente rubricato con il numero 2), deduce la violazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass.07/04/2017, n. 9097
Cass., 13/09/2017, n. 21197
Cass., 13/09/2017, n. 21197).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19334/2015 R.G. proposto da: PALUMBO ANIELLO, elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli, alla via Brodolini n. 5, presso lo studio legale Cantiello & Di Stazio, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Biagio di Stazio e Antonio Cantiello, in virtù di mandato in calce al ricorso. Ricorrente e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 Controricorrente avverso la sentenza n. 1432/52/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 12/02/2015 e non F i r m a t o D a :

S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19334/2015 Numero sezionale 335/2022 Numero di raccolta generale 3834/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 notificata. Udita la relazione del consigliere Rosita D’Angiolella svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022.

RITENUTO CHE:

1. La controversia in oggetto riguarda l'impugnativa, da parte di Aniello Palumbo, del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso dell’imposta pagata in eccesso sulla somma di euro 140.000,00, percepita a titolo di incentivo dell'esodo dell’Enel del 2/07/1999, prorogato fino al dicembre 2011, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con la Enel s.p.a. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l'appello proposto.

2. La Commissione tributaria provinciale adita, con sentenza n. 888/11/2013 del 17 dicembre 2013, rigettò il ricorso negando l'applicabilità dell'agevolazione di cui alla legge n. 248 del 2006.

3. Il contribuente, con atto del 17 giugno 2004, propose appello chiedendo la riforma della sentenza e l’accoglimento del ricorso originario sostenendo l'applicabilità dell'agevolazione prevista dal regime transitorio introdotto dalla legge 4 aprile 2006 n. 248.

4. La Commissione tributaria regionale adita, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l'appello ritenendo che non potesse operare l'agevolazione prevista dall'articolo 36 (e non 26 come indicato in sentenza), comma 23, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in l. n. 248 del 2006, in quanto nel caso de quo, il Palumbo aveva cessato il rapporto di lavoro nel 2008 e quindi successivamente all'entrata in vigore del decreto e che, inoltre, il Palumbo non aveva provato che il rapporto di lavoro era cessato in attuazione “di atti o accordi” aventi data certa anteriore.

5. Aniello Palumbo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

6. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 2 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19334/2015 Numero sezionale 335/2022 Numero di raccolta generale 3834/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 23, d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. 248 del 2006, art. 3 Cost., in riferimento all’art. 360, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., laddove la sentenza impugnata ritiene non operante l’agevolazione prevista dal comma 4-bis dell’art. 19 t.u.i.r. e laddove ha escluso la rilevanza probatoria della documentazione offerta in controprova. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 2 Cost., 115 e 215 cod. proc. civ., 2704 cod. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., là dove la CTR ha ritenuto la carenza di prova documentale circa la data certa anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006. Col terzo mezzo (erroneamente rubricato con il numero 2), deduce la violazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ. in quanto la riforma della sentenza di appello chiesta col ricorso in cassazione, comporta la condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese di giudizio.

2. Il primo ed il secondo mezzo si esaminano congiuntamente per connessione logica e giuridica. Essi sono infondati. 2.1. Le motivazioni addotte dalla Commissione tributaria regionale nella gravata sentenza, consentono senz’altro di individuare la loro ratio decidendi in quanto enunciano, in maniera obiettivamente adeguata, le ragioni che, sia sul piano logico che su quello giuridico, hanno portato al rigetto dell’appello del contribuente; in particolare, con la sentenza impugnata, la CTR ha motivato la sua decisione, superando la prospettazione dell’appellante (secondo cui aveva aderito al piano di esodo in data precedente all’entrata in vigore - 4 luglio 2006 - della l. n. 248 del 2006 e che l’incentivo era stato erogato dalla parte datoriale solo nel 2008, tenuto conto peraltro del progetto aziendale del 30/06/1999, prorogato sino al 15/04/2002, nonché del regime transitorio di cui all’art. 36 della l. 248 del 2006), sul rilievo che il 3 F i r m a t o D a :

S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19334/2015 Numero sezionale 335/2022 Numero di raccolta generale 3834/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 contribuente non avesse provato l’adesione al piano di incentivo all’esodo in data anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006; vieppiù, ha sottolineato che l’accordo del 30/06/1999 non poteva riferirsi temporalmente alla cessazione del rapporto di lavoro del Palumbo avvenuto almeno otto anni dopo (2008), così come il comunicato del dicembre 2010, riguardante rapporti di lavoro cessati successivamente al 2008, e cioè negli anni 2010-2011.

Non pare ravvisabile, dunque, alcun error in procedendo (laddove il riferimento al numero 4 dell’art. 360 della prima censura, volesse intendere una qualche carenza di motivazione), né alcun omesso esame di fatti decisivi e controversi (là dove abbia inteso riferirsi al mancato esame delle risultanze dell’accordo aziendale del 30/6/1999 e al documento di proroga del 2010). 2.2. Il ragionamento seguito dalla CTR circa l’inapplicabilità della disposizione agevolativa di cui all’art. 36, comma 23, d.l. n. 223 del 2006, come convertito in l. n. 248 del 2006 risulta corretto in relazione alle norme applicabili alla fattispecie ed ai principi affermati da questa Corte in materia. 2.3.

La norma in parola prevede che: «Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è abrogato. La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto». 2.4.

Pertanto, l'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di 4 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19334/2015 Numero sezionale 335/2022 Numero di raccolta generale 3834/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 fine rapporto, nonostante la sua abrogazione, è reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, in due ipotesi non concorrenti:

1) con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (ovvero prima dell'entrata in vigore del d.l. cit.); oppure, alternativamente, 2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo tale data, in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006. 2.5. Sulla base di tali presupposti - tenuti da conto dalla CTR (v. pag. 3) – la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo mai contrastato, ha affermato che ove il lavoratore proponga istanza di rimborso dell'IRPEF, calcolata dal datore di lavoro sulla quota integrativa del TFR, assumendo di aver percepito l'indennità come incentivo all'esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l'erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo e di aver aderito in data antecedente al 4 luglio 2006 al piano di incentivo proposto dal datore di lavoro oppure oggetto di accordo sindacale (v.

Sez. 5, 13/11/2019, n. 29400; id. Sez. 5, 07/09/2018, n. 21770, secondo cui il lavoratore, che proponga istanza rimborso dell'IRPEF calcolata dal datore di lavoro sulla quota integrativa del TFR, assumendo di aver percepito l'indennità come incentivo all'esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l'erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo). 2.6. Conseguentemente, ̀ dovere del giudice di merito quello di verificare la sufficienza della documentazione prodotta a sostegno delle ragioni creditorie (da rimborso) allegate dal contribuente, con un giudizio di merito che, se congruamente e logicamente motivato - come nella specie -, ̀ incensurabile in sede di legittimità (v.

Cass. n. 23696 del 2007, in motivazione). Ed invero, «con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, 5 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19334/2015 Numero sezionale 335/2022 Numero di raccolta generale 3834/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in ś coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove ̀ sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non ̀ conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l' esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (così, Cass.07/04/2017, n. 9097). 2.7.

Non va dimenticato, peraltro, che nel processo tributario, «ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente ̀ attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato» (v. Cass., 13/09/2017, n. 21197).

3. Il terzo motivo è inammissibile, censurandosi con esso la statuizione di condanna del contribuente alle spese di lite sul presupposto (insussistente) che la decisione dei secondi giudici – gravata con il presente ricorso - fosse errata, il che, peraltro, è smentito dalle ragioni sopra esposte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate liquidate in complessivi euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del 6 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19334/2015 Numero sezionale 335/2022 Numero di raccolta generale 3834/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, in data 27 gennaio 2022. Il Presidente Federico Sorrentino 7 F i r m a t o D a :

S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f