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Ordinanza — n. 3814/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses taxpayer's cassation appeal due to failure to meet strict 60-day notification deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3814/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the tax authority's cassation appeal inadmissible because the taxpayer failed to file the appeal within the mandatory sixty-day period following notification of the revocation judgment. Although the taxpayer had filed a revocation appeal, the court found that the sixty-day clock for the cassation appeal began upon notification of that revocation decision, not the original tax ruling. Consequently, the appeal filed in September 2013 was untimely, and the court ordered the tax agency to pay the opposing lawyer's fees.

Regesto Legislator

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Art. 398, fourth comma, c.p.c.; Art. 398, fourth comma, c.p.c. establishes that the sixty-day deadline for filing a cassation appeal runs from the notification of the revocation judgment, not the original decision, unless the court suspends the term.

Parole chiave

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tax appeal cassation deadline revocation judgment notification timing inadmissible appeal tax authority procedural bar reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 398, fourth comma, c.p.c.
art. 395 cod. proc. civ
48/25/2013, oggetto del presente giudizio, è stata proposta azione di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., con notificazione all’Agenzia delle entrate del ricorso per revocazione, che dà origine al computo del termine breve per l’impugnazione di cui all’art.
art. 326 cod. proc. civ
civ., con notificazione all’Agenzia delle entrate del ricorso per revocazione, che dà origine al computo del termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 326 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 1, 19 giugno 2007, n. 14267
(Cass., sez. 1, 19 giugno 2007, n. 14267).
Cass., 890/2017
Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., 890/2017; Cass., 5955/2014).
Cass., 5955/2014
Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., 890/2017; Cass., 5955/2014).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21043/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 – ricorrente – contro Maggio Mario, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Stasi, giusta procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso lo suo studio dell’Avv. Luigi Marsico, in Roma, viale Regina Margherita, n. 262 -controricorrente- 1Cons.Est.Luigi D’Orazio RGN 21043/2013 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 21043/2013 Numero sezionale 256/2022 Numero di raccolta generale 3814/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, n. 48/25/2013, depositata l’8 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal consigliere Luigi D'Orazio. RILEVATO CHE:

1. La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, accoglieva l’appello proposto da Mario Maggio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia (n.40/3/2012), che aveva rigettato il ricorso presentato dal contribuente contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno 2006, quale socio al 33,33 % della Edil Forma s.r.l., società a ristretta partecipazione, per la somma di euro 84.616,00, ossia il 40% della somma di euro 211.541,00, costituente il 33% dei maggiori redditi accertati in capo alla società (€ 634.687,00).

Il giudice d’appello, in particolare, riteneva il contribuente estraneo alla gestione societaria, come emergeva dagli atti del processo penale incardinato a carico degli altri due soci Mario Folliero e Vittorio Ortello per reati di bancarotta fallimentare; il Maggio aveva anche presentato denuncia-querela nei confronti di Mario Folliero. Inoltre, l’avviso di accertamento violava l’art. 7 della legge n. 212 del 2000, come pure l’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto l’avviso di accertamento non recava in allegato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società; peraltro, l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio non recava alcuna motivazione.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate. 2Cons.Est.Luigi D’Orazio RGN 21043/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 21043/2013 Numero sezionale 256/2022 Numero di raccolta generale 3814/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 3. Resiste con controricorso il socio contribuente, depositando memoria scritta. CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è inammissibile, per tardività. 1.1. Invero, va esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dal controricorrente, per la ritenuta tardività dello stesso. Il controricorrente, infatti, deduce che avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, n. 48/25/2013, oggetto del presente giudizio, è stata proposta azione di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., con notificazione all’Agenzia delle entrate del ricorso per revocazione, che dà origine al computo del termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 326 cod. proc. civ. 1.2.

Per questa Corte, infatti, la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 1, 19 giugno 2007, n. 14267).

2. Dagli atti del fascicolo, consultati da questa Corte, risulta che il contribuente ha presentato ricorso per revocazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, n. 48/25/2013, depositata l’8 febbraio 2013. Il 3Cons.Est.Luigi D’Orazio RGN 21043/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 21043/2013 Numero sezionale 256/2022 Numero di raccolta generale 3814/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 201/25/2013 del 4 luglio 2013, prodotta unitamente al controricorso. Inoltre, il contribuente ha anche depositato il ricorso per revocazione notificato il 15 febbraio 2013 alla Agenzia delle entrate, sicché da tale data decorreva il termine breve di sessanta giorni per presentare il ricorso per cassazione avverso la sentenza qui impugnata.

Il ricorso per cassazione è stato, invece, spedito per la notificazione dalla Agenzia delle entrate il 18 settembre 2013, quindi ben oltre il termine di sessanta giorni.

3. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza a carico dell’Agenzia delle entrate, e si liquidano come da dispositivo, in favore dell’Avv. Alessandra Stasi, difensore antistatario, come risulta dalla memoria scritta.

4. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., 890/2017; Cass., 5955/2014).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate a rimborsare in favore dell’Avv. Alessandra Stasi, difensore antistatario del controricorrente, le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.300,00, oltre euro 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 Il Presidente Federico Sorrentino 4Cons.Est.Luigi D’Orazio RGN 21043/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m