Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The tax authority argued that no valid request for settlement was filed, while the taxpayer failed to intervene to fix the hearing date. The court ruled that the statutory time limit for initiating the simplified procedure had expired, resulting in the automatic termination of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding is extinguished if the parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed deadline, unless they subsequently request the fixing of the hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 9431/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Turbocoating SpA, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Verna e dall'avv. Giuseppe Maria Cipolla con domicilio eletto in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 134, presso lo Studio dei predetti legali; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 2078/14/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THL03M202296.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma2 '. 2 2 ?- DE