Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the tax appeal because the procedural term for requesting a hearing expired on December 31, 2020, extinguishing the process. The taxpayer and the tax authority failed to submit the necessary request for a hearing within the statutory period, despite the possibility of declaring the tax debt extinguished. Consequently, the court ruled that the process was legally terminated and the costs remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if neither party requests a hearing within the prescribed deadline, with costs remaining with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 23952/2016 R.G. proposto da Serfra Sri, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marino, con domicilio eletto in Roma, Via Ruffini, n. 2/a, presso lo studio del predetto legale; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 795/24/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T6503SR01142/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n..119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DIC