Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the statutory deadline of December 31, 2020. The dispute involved Roma Capitale challenging a tax assessment against Condor 2005 Srl, with the Regional Tax Commission having previously ruled on the matter. The court applied Article 6 of Legislative Decree 119/2018, ruling that the process terminated automatically when the time limit for requesting the simplified procedure expired without a request for hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed deadline, the proceeding extinguishes automatically, and the party who advanced the costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 23302/2016 R.G. proposto da Roma Capitale, con sede in Roma, in persona della Sindaca pro tempore, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l'Avvocatura Capitolina, che la rappresenta e difende; contro Condor 2005 Srl rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tasco Giampiero e Pozzi Giorgio con domicilio eletto in Roma, via Antonio Gramsci, n. 54, presso lo studio Tasco & Associati; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1235/29/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 662068310.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 237. DEPOSITATO IN CA LERIA 'COL ...Q-Z-ZEB ••