Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The Municipality of Assago sued Milanofiori 2000 SRL regarding a tax assessment, but no request for hearing fixation was filed by December 31, 2020. Consequently, the proceedings terminated automatically under the specific time limit provisions of the 2018 decree, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: Tax proceedings extinguish automatically upon expiration of the statutory period for requesting a hearing unless the parties explicitly petition the court to fix the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 29400/2016 R.G. proposto da 11; ComunedAssago, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio, n. 1, presso l'avv. Vianello Luca, che la rappresenta e difende insieme agli avv.ti Landi Tommaso e Montorfano Simona; contro Milanofiori 2000 SRL rappresentata e difesa dall' Avv. Invernizzi Roberto, Pizzonia Giuseppe Russo, Corvace Giuseppe e Zoppini Giancarlo con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3485/13/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n 42 Tosap 2008.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, ,t51/42 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO