Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, Edil Mar Marino, and the defendant, the Revenue Agency, failed to utilize the specific procedural mechanism required to extend the timeline for the simplified settlement procedure. Consequently, the court ruled that the litigation ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties do not request a hearing within the prescribed period, terminating the litigation and allocating advanced costs to the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso iscritto al n. 21497/2016 R.G. proposto da Edil Mar Marino Saverio Sri, e i soci Marino Saverio, Marino Mena Rosa e Marino Luigi, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Falcone, dall'avv. Giuseppe Falcone e dall'avv. Edoardo Ferragina, con domicilio eletto in Roma, Via Federico Cesi, n.21, presso lo studio del predetto ultimo legale; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 117/03/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. D3010102621/2011, TD3010102622/2011, TD3010102623/2011 e TD3020102534/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Roma 2, ( DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Il P DEPOSITATO