Tax court process extinguished due to failure to request settlement under Art. 6, D.L. 119/2018 by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement under Article 6 of D.L. 119/2018 by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a simplified procedure, but the court found no valid request was filed within the statutory period. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the process remain the responsibility of the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, D.L. 119/2018; Art. 391, c.p.c.: The tax process extinguishes by expiration of the deadline for requesting a simplified settlement if no such request is filed, terminating the litigation automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 23262/2016 R.G. proposto da Coviello Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michela Caroselli e Carlo Ponzano, con domicilio eletto in Roma, viale Regina Margherita, n. 290, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 109/3/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TC305T401610/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.I.. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 21.4 z DEPOSITATO IN CMWtLERIA oggi, ...9,2.1E310/2 Il C