Italian tax court process extinguished due to failure to request simplified settlement by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The dispute involved the Agenzia delle Entrate and Poggio Antico Società Agricola regarding an impositivo act under D.L. 119/2018. The court ruled that without a timely request for settlement, the process automatically terminated, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request the simplified settlement within the prescribed term, unless they subsequently apply to fix a hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 16031/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Poggio Antico Società Agricola A. R.L. rappresentata e difesa dall' Avv. Padovani Francesco, Russo Pasquale e Fransoni Guglielmo con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 2, presso lo studio dei medesimi; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 927/9/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R6H03T200193.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto cOn il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1G rt, il a 20 22_ Il Presidente