Tax court process extinguished due to failure to request hearing under Art. 6, D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6 of D.L. 119/2018. The Agency of Revenue challenged a regional commission's decision regarding a simplified tax definition, while the healthcare company argued for the process's continuation. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing date, the statutory time limit expired, terminating the case and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding is extinguished if parties fail to request a hearing within the prescribed period, with costs remaining on the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 27450/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Casa di Cura e di Riposo San Luca SpA, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bianco, con domicilio eletto in Roma, via Goiran, n.
23. presso lo studio dell'avv. Giancarlo Contento; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 591/36/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7E030200649. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8•' 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 24 / ti/ „.,..) 42a Il PresicInte DEPOSI