Court declares tax dispute process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by the 2018 tax reform law. The plaintiff sued the tax agency regarding specific tax assessments, but no formal request for settlement was filed before December 31, 2020. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain the responsibility of the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request settlement within the prescribed period, with costs borne by the anticipator.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 33525/2018 R.G. proposto da Ass. Sportiva Dilettantistica U.S. Calcinatese e Real Polisportiva Calcinatese A.S.D., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Gelmini e Ruggero Longo, che dichiarano di eleggere domicilio telematico al seguente indirizzo PEC massimo.gelmini@berganno.pecavvocati.it ; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; plettivament"--e ) (domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; ..._ y avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, n. 2298/25/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. )11217 -1, T9F04C300268/2015 e T9F04C300280/2015.
I/91j Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma / i 2i 2022 Il Pre9e7e IL CANCELLIERE ESPERTO — Dott.ssa Elisabet