Tax court process extinguished due to failure to request simplified settlement under Article 6 of Law 136/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a settlement, but the defendant contended that no formal request was filed to trigger the special regime. The court ruled that without an explicit request for settlement, the statutory time limit expired, terminating the case and leaving costs on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request the simplified settlement within the prescribed term, unless they subsequently petition for a hearing.
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RETO sul ricorso iscritto al n. 28517/2016 R.G. proposto da Bonzi Patrizia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Sorgente e Gianluca Contaldi, con domicilio eletto in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 612/34/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7L013300331/2012.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 4 /144 2022- CANCELLIERE ESPERTO Il Presidente, • :Ja Elisabetta Maranc