Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 2020 deadline. Rome Capitale argued for a hearing fix, but the court found no valid request for treatment under the specific tax law provisions. Consequently, the appeal was rejected, and procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically upon the lapse of the statutory deadline for requesting a hearing unless the parties explicitly petition for its fixation, leaving costs to the anticipator.
Parole chiave
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 13210/2019 R.G. proposto da Roma Capitale, con sede in Roma, in persona della Sindaca in carica pro-tempore, Avv. Virginia Raggi, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi, in virtù di procura speciale in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n.21; contro ICE Impresa Costruzioni Edilizie Sri, con sede in Roma, Via Ligorio, n.2, rappresentata e difesa nel precedente grado dall'Avv. Augusto Summa; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7361/16/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.662078306.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1 9 322 IL CANCELLIE