Tax appeal dismissed as extinguished by statutory deadline for simplified settlement agreement under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to request a hearing within the statutory deadline. The Agenzia delle Entrate had submitted a simplified settlement agreement, but no party requested the hearing required to fix the date. Consequently, the procedural term expired on December 31, 2020, terminating the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished if the term for requesting the hearing to fix the date expires without such request, leaving costs to the party who advanced them.
Parole chiave
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TO sul ricorso iscritto al n. 24133/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Associazione 6 Settembre, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Victor Uckmar e Caterina Corrado Oliva, con domicilio eletto in Roma, via Nazionale n. 200, presso lo studio del primo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 527/16/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T8T03T401392/2011.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma s ..... Il Presidente IL CANCELLIERE ESPERTO Crott.s,s.a_ Elisab