Italian tax court case dismissed due to lack of necessary co-litigation with all partners in a cancelled partnership company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy partially allowed the taxpayer's appeal against a tax assessment, ruling that the lower court's judgment was void due to missing necessary co-litigation. The taxpayer argued that all partners of the dissolved partnership company must have been heard, but the tax authority had only contested the company itself. Consequently, the court ordered the case to be remanded to the first-instance court for a new trial including all necessary partners.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2495 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: In tax proceedings concerning the taxable income of a partnership company, the judgment is void if the necessary co-litigation of all partners was not observed, requiring the case to be remanded for a new trial with full participation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18314/2015 R.G. proposto da Gatto Valeriano, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Francesco Elia e Maria Vittoria Piacente, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Elia in Roma alla piazza Bainsizza n. 1 e con i domicili digitali indicati in ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 243/1/2015 della CTR del Veneto, depositata in data 21/1/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal dott.
Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto; FATTI DI CAUSA Il Sig. Gatto Valeriano, negli anni 2005 e 2007, era socio al 50% della società Casa 2000 sas con sede in Montebelluna ed al 97% della società Immobiliare Galileo srl sempre con sede in Montebelluna. In seguito all'accertamento fiscale effettuato sulle società per l'anno 2005, venne emesso un avviso di accertamento nei confronti del socio. All'avviso fece seguito la cartella di pagamento, impugnata da Gatto Valeriano (d'ora in poi, anche "il contribuente"), insieme con il primo, dinanzi alla CTP di Treviso.
In pendenza del giudizio di primo grado sui ricorsi, che intanto erano stati riuniti, le due società aderirono al condono per l'anno 2005. La CTP di Treviso accolse i ricorsi del contribuente, sia perché le società avevano aderito al condono, sia perché la società in accomandita semplice era stata, nel frattempo, cancellata dal registro delle imprese. Su appello dell'Agenzia delle Entrate„ la CTR del Veneto, previa estromissione dell'agente della riscossione (Equitalia Nord s.p.a.), riformò la sentenza di primo grado e rigettò i ricorsi del contribuente.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Gatto Valeriano, sulla base di sei motivi. Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Per motivi di ordine logico, si deve esaminare per prima il terzo motivo di ricorso, così rubricato: "Art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. - Omessa pronuncia su domanda - eccezione proposta in appello in ordine alla posizione di socio della Casa 2000 sas estinta - Art. 2495 c.c. - Cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione - Inesistenza della soggettività giuridica - Nullità dell'appello per difetto di litisconsorzio necessario - Sussistenza".
Il contribuente ha dedotto che in materia di società di persone, le controversie relative all'accertamento del maggior reddito imponibile sono soggette alla regola del litisconsorzio necessario. Siccome, sin dal giudizio di primo grado, il contraddittorio non è mai stato integrato nei confronti degli altri soci della società di persone Casa 2000 sas, la sentenza impugnata sarebbe nulla e il processo dovrebbe regredire in primo grado e iniziare ex novo con la necessaria partecipazione di tutti i soci della sas cancellata dal registro delle imprese. 1.1.11 motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidata nel senso di ritenere che il giudizio avverso un avviso di accertamento o una cartella di pagamento relativa ad un 'maggior reddito imponibile di una società di persone debba svolgersi nel contraddittorio della società e di tutti i suoi soci (arg. ex Cass., sez. 5, n. 32220/2019). Non risulta che al giudizio di merito, sin dal primo grado, abbiano partecipato gli altri soci della società in accomandita semplice Casa 2000 sas, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, ai sensi dell'art. 383, comma terzo,c.p.c., alla CTP di Treviso, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio di primo grado previa estensione del contraddittorio a tutti i soci litisconsorti necessari. 2.Gli atri motivi di ricorso restano assorbiti. 3.11 giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTP di Treviso affinché, in diversa composizione, rinnovi il giudizio nel contraddittorio di tutti i soci della società di persone Casa 2000 sas.Le spese del processo di cassazione saranno regolate dal giudice del rinvio. Così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2021, svoltas