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Ordinanza — n. 3318/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to failure to request expedited settlement by deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3318/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because neither party requested the expedited settlement procedure before the statutory deadline. The taxpayer argued against an anti-avoidance tax deduction, while the tax authority contested the lack of notification, but the procedural timeline expired without action. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: The judicial process is declared extinguished if no party requests the expedited settlement procedure before the deadline, terminating the litigation regardless of the merits.

Parole chiave

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expedited settlement procedure tax appeal extinction statutory deadline failure anti-avoidance tax deduction procedural termination ammortamento fiscale deduzione in funzione della durata del possesso deduzione fiscale delle spese d'acquisizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 119 del 2018
CONSIDERATO 1.In via preliminare la società contribuente ha rappresentato di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 391 cod. proc. civ.
119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate e visto l'art. 391 cod. proc. civ. PQM' La Corte dichiara estinto il giudizio Spese a ca
art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate e visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., V, n. 7638/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16468/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro Holding Pivetti s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Cento (FE), con il prof. avv. Paolo Puri e l'avv. Alberto Mula e con domicilio elettro presso io studio del secondo in Roma, alla via XXIV Maggio n. 43; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale dell'Emilia Romagna, Bologna, n. 171/02/2013 pronunciata il 15 aprile 2013 e depositata il 16 dicembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società Molino Pivetti s.p.a., consolidata all'interno del gruppo condotto dalla consolidante Holding Pivetti s.p.a., era raggiunta da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava, per l'anno d'imposta 2004, l'indebita deduzione della quota di ammortamento del diritto di usufrutto del 100% delle azioni della "Molino Pivetti s.p.a.", acquistato con atti del 30.12.2002 in violazione dell'art. 109, comma 8, T.U.I.R.. L'atto impositivo veniva peraltro notificato tanto alla consolidata quanto alla consolidante avendo la prima aderito al regime di tassazione di gruppo.

2. La consolidante Holding Pivetti s.p.a. proponeva pertanto ricorso contestando tanto l'incostituzionalità dell'art. 41 bis del d.P.R. n. 600/1973, quanto l'inesistenza dell'atto impositivo per difetto di notifica e di sottoscrizione. Nel merito eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 109, comma 8, TUIR al caso di specie, avente ad oggetto solo la quota di ammortamento dell'originario costo di acquisto, quest'ultimo perfezionatosi prima dell'entrata in vigore dell'art. 109 citato nel testo in contesa e in ragione dell'assenza di valide ragioni economiche stante la natura elusiva dell'art. 109, co. 8, TUIR. Di contro, invocava l'applicazione dell'art. 74, comma 3 TUIR, che ammetteva tale deduzione.

3. Costituitosi l'Ufficio, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il gravame, tenuto conto che l'operazione si era conclusa nell'anno 2002, quale anno di riferimento anche per l'individuazione della disciplina applicabile, essendo indifferenti gli effetti relativi agli anni successivi. Riconosceva che la disciplina antielusiva non può trovare applicazione quando il contribuente dimostri che gli effetti 14 — 16468-2014 — 16/12/2021 MMF elusivi non possono verificarsi, come era accaduto nella fattispecie in esame.

4. L'appello promosso dall'Ufficio esitava nuovamente in senso favorevole al contribuente, avendo la Commissione tributaria regionale condiviso tutte le conclusioni cui era giunto il Collegio di primo grado.

5. Ricorre per la cassazione della sentenza l'Avvocatura generale dello Stato, che propone due motivi di doglianza, cui resiste la contribuente Holding Pivetti s.p.a. cori tempestivo controricorso. CONSIDERATO 1.In via preliminare la società contribuente ha rappresentato di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e che la stessa si è perfezionata.

2. Va altresì rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12].

In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13] (Cfr. Cass., V, n. 7638/2021). 14 - 16468-2014 - 16/12/2021 MMF 3.Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione.

Il processo va pertanto dichiarato estinto a norma delle disposizioni appena citate. Ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate e visto l'art. 391 cod. proc. civ. PQM' La Corte dichiara estinto il giudizio Spese a ca