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Ordinanza — n. 3317/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished after taxpayer settled debt under simplified procedure without requesting judicial review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3317/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer had already settled the entire tax debt under the simplified procedure introduced by D.L. 119/2018. Although the taxpayer filed a request for the simplified procedure, no formal objection or judicial decision was issued by the tax authority within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the litigation process ended automatically due to the extinction of the underlying debt.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. n. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: The judicial process is declared extinguished if the taxpayer settles the tax debt under the simplified procedure without requesting a judicial decision on the objection within the prescribed deadline.

Parole chiave

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simplified tax procedure extinction of litigation tax debt settlement D.L. 119/2018 judicial review waiver tax appeal dismissal procedural extinction spese giustificate dall'uso commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. n. 119/2018
In via preliminare la contribuente ha rappresentato di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 391 c.p.c.
119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate e visto l'art. 391 cod.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
In particolare il Collegio di appello richiamava l'orientamento di questa Corte secondo cui l'accertamento analitico induttivo effettuato dalla CTR ai sensi dell'art. 39 d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate e visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., V, n. 7638/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13835/2013 R.G. proposto da Rosalia Tagliavia, con l'avv. Mario Argenio e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Claudia Cozzi in Roma, alla via Muzio Clementi n. 68 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -contro ricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Puglia, Sez. staccata di Foggia, n. 173/25/12 pronunciata il 16 ottobre 2012 e depositata il 27 novembre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. La contribuente, esercente l'attività di pizzeria e birreria, era raggiunta da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio rettificava il maggior reddito d'impresa in euro 12.609,00 in ragione di un asserito comportamento antieconomico, con conseguente ripresa a tassazione ai fini Irpef, Irap e IVA, oltre addizionale regionale, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2005. L'Ufficio rilevava invero la regolarità delle scritture contabili, peraltro in linea con gli studi di settore, pur a fronte di una perdita dichiarata di euro 791,00.

2. La contribuente impugnava l'atto impositivo svolgendo plurime censure, accolte parzialmente dalla CTR che riduceva il reddito accertato in euro 11.718,00, ivi rigettando in parte anche le difese erariali.

3. Il ricorso in appello promosso dalla contribuente, e cui resisteva l'Amministrazione finanziaria, veniva rigettato dalla CTR. In particolare il Collegio di appello richiamava l'orientamento di questa Corte secondo cui l'accertamento analitico induttivo effettuato dalla CTR ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 è legittimo pur in presenza di contabilità formalmente regolare, evidenziando altresì la correttezza della motivazione per relationem dell'atto impositivo ove essa abbia comunque consentito al contribuente di svolgere una propria difesa, con onere probatorio a carico di quest'ultimo.

4. Ricorre a questa Corte la contribuente, che si affida a due motivi di ricorso, cui replica l'Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. CONSIDERATO 13 - 13835-2013 - 16/12/2021 MMF 1. In via preliminare la contribuente ha rappresentato di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e che la stessa si è perfezionata. A sostegno di tali asserzioni, in data 15.04.2019 ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex d.l. n. 119/2018, cui è seguito il deposito della copia della domanda di definizione agevolata della controversia, tempestivamente presentata all'Agenzia delle Entrate il 10 maggio 2019, ed avente a oggetto l'avviso di accertamento n. TVKI10800327/2010.

La contribuente ha altresì allegato copia della relativa ricevuta rilasciata dalla Direzione provinciale di Ragusa dell'Agenzia delle Entrate contenente l'importo netto dovuto pari ad euro 2.106,34 nonché della quietanza di versamento per il suddetto importo. Va altresì rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12]. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13] (Cfr. Cass., V, n. 7638/2021). Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione. 13- 13835-2013 - 16/12/2021 MMF Al contrario, il contribuente ha fornito la prova di aver definito la lite, mediante estinzione dell'intero debito erariale. Il processo va pertanto dichiarato estinto a norma delle disposizioni appena citate. Ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate e visto l'art. 391 cod. proc. civ.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio p cessata materia dell. ntenderel Spese a ca