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Ordinanza — n. 3311/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against lower court ruling that tax notices to dissolved company's partners were invalid due to improper notification to the liquidator.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3311/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court allowed the tax agency's appeal against a lower court decision that had annulled tax assessment notices sent to the partners of a dissolved company. The lower court ruled the notices invalid because they were not properly served on the company itself before its dissolution, arguing this was a prerequisite for holding partners liable. The Supreme Court rejected this, establishing that once a capital company is dissolved, tax notices can validly be served on any partner, making the prior notification to the company unnecessary for establishing partner liability.

Regesto Legislator

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Art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Art. 2495 c.c.: Upon the dissolution of a capital company, tax assessment notices may be validly served on one of the partners, rendering prior notification to the defunct entity unnecessary for establishing the partners' liability.

Parole chiave

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tax assessment notice dissolved company partner liability notification validity liquidator responsibility succession of debts tax administration interest società d'esercizio

Disposizioni normative citate

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Art. 36, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
CONSIDERATO CHE: - con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione dell'art. 36, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 2495 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che gli avvisi di acc:ertamento con cui si rettificava la dichiarazione resa dalla Masterproject s.r.l.
Art. 2495 c.c.
Art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973
6070); - l'atto impositivo emesso nei confronti di una società di capitali è validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R.
art. 2495 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070
Cass., ord., 12 ottobre 2018, n. 25487
Cass. 28 dicembre 2017, n. 31037
Cass. 16 giugno 2017, n. 15035
Cass. 16 giugno 2017, n. 15035; Cass.
Cass. 7 aprile 2017, n. 9094
Cass. 29 novembre 2019, n. 29969
602 e 2495 c.c., di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto (così, ex coeteris, Cass. 29 novembre 2019, n. 29969); - la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez, dist.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24782/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro Tafuri Antonio, rappresentata e difesa ,dall'avv. Carmine Giordano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Isaia Sales, sito in Roma, viale Regine Margherita, 27 - controricorrente - Rinaldi Anna, rappresentata e difesa dall'avv. David Terracina, con domicilio eletto presso lo studio BFS & Associati, sito in Roma, via Latina, 20 - controrícorrente - Cucciniello Donato - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, n. 7453/15, depositata il 23 luglio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 e, riconvocato il Collegio, del 31 gennaio 2022, dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, depositata il 23 luglio 2015, che, in accoglimento dei - riuniti - appelli, ha annullato gli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni rese per gli anni 2006 e 2007 dalla Masterproject s.r.l. in liquidazione, nonché dai soci, in relazione al maggior reddito accertato in capo alla società; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che le originarie impugnazioni proposte da Cucciniello Donato, ex liquidatore, in proprio, e dal socio Tafuri Antonio erano state respinte dalla commissione provinciale, così come, con distinta pronuncia, quella proposta dal socio Rinaldi Anna, relativamente al solo anno 2006; - il giudice di appello ha rilevato che alla data di notifica degli avvisi di accertamento in oggetto la società era già stata cancellata dal registro delle imprese, per cui non poteva essere destinataria di tali avvisi, e che la ritenuta illegittimità di questi ultimi conduceva all'annullamento anche degli avvisi di accertamento notificati ai soci, essendo venuto meno il loro presupposto; - il ricorso è affidato ad un unico motivo; - resistono, con distinti controricorsi, Tafuri Antonio e Rinaldi Anna, mentre Cucciniello Donato non spiega alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO CHE: - con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione dell'art. 36, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 2495 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che gli avvisi di acc:ertamento con cui si rettificava la dichiarazione resa dalla Masterproject s.r.l. fossero stati notificati a quest'ultima MuttriZW, laddove, invece, tali atti erano stati notificati all'ex liquidatore, sig. Cucciniello Donato, e ai soci sigg. Tafuri, Rinaldi e Renna; - evidenzia, in proposito, che il giudice di appello aveva omesso di considerare che, per effetto dell'estinzione della società, si verifica un fenomeno successorio in base al quale i soci subentrano nella posizione debitoria dell'ente; - il motivo è fondato; - l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese„ determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale le obbligazioni passive dell'ente non si estinguono - il che determinerebbe un ingiusto sacrificio del diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr., per tutte, Cass., Sez.

Un., 12 marzo 2013, n. 6070); - l'atto impositivo emesso nei confronti di una società di capitali è validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull'ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (cfr., sia pure con riferimento ad atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone, Cass., ord., 12 ottobre 2018, n. 25487;

Cass. 28 dicembre 2017, n. 31037); - pertanto, la notifica dell'atto impositivo nei confronti della società non costituisce presupposto per l'accertamento della responsabilità dei soci a seguito dell'estinzione dell'ente, venendo in rilievo una responsabilità per un debito proprio, per cui è inconfigurabile una invalidità derivata dell'avviso di accertamento notificato ai soci per mancato previo accertamento del debito erariale nei confronti della società, in quanto quest'ultima non era più esistente al momento dell'esercizio della potestà impositiva; - non assume, poi, rilevanza, ai fini dell'esclusione della legittimazione passiva dei soci e, in generale, della ammissibilità di un accertamento della fondatezza del credito erariale, la eccepita mancata dimostrazione di aver riscosso somme all'esito della liquidazione - che, ai sensi dell'art. 2495 c.c. costituisce il limite della loro responsabilità -, in quanto non può negarsi l'interesse dell'Amministrazione finanziaria all'accertamento del suo diritto e, conseguentemente, a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, avuto riguardo alla natura dinamica dell'interesse ad agire e, in particolare, alla possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio (cfr.

Cass. 16 giugno 2017, n. 15035; Cass. 7 aprile 2017, n. 9094); - con riferimento, poi, alla posizione del liquidatore, si rammenta che, in caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società contribuente, potendo egli rispondere soltanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi degli artt. 36, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 2495 c.c., di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto (così, ex coeteris, Cass. 29 novembre 2019, n. 29969); - la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez, dist. di Salerno, in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo del ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza carnerale del 25 giugno 2021 - 31 gennaio 2022. Il Presi