Cassation court dismisses appeal as tax proceedings extinguished by statutory condonation deadline expiration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished due to the expiration of a statutory condonation period. The respondent company submitted documentation for simplified tax resolution, but neither party requested the specific treatment required to finalize the case by December 2020. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the Court dismissed the appeal on this procedural ground.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018: When parties fail to request the specific treatment for tax resolution within the prescribed deadline, the proceedings extinguish by operation of law.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2560-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 1358 contro CIASA DE GAHJA DI BET ALESSANDRO & C SAS, elettivamente domiciliata :_n ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DEL VESCOVO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO DI BENEDETTO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 249/2015 della COMM.TRIB.REG.FRIULI-VENEZIA GIULIA, depositata il 25/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE D'AURIA; Rilevato che: La società Ciasa De Galla s.a.s di Bet Alessandro e c. in liquidazione, durante la pendenza del giudizio in sede di legittimità , a seguito del ricorso in Cassazione proposto dalla agenzia delle Entrate avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Trieste n.249 \1\2015, ha depositato la documentazione ai fini della definizione agevolata della controversia ,ai sensi dei commi , 8, 9 e 10 dell'art.6 del D.L. 23 10 2018 n.119 conv. con modificazioni nella L. 17-12-2018 n. 136 . 34 Rilevato che entro il gi dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato D.L. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione ) né risulta il diniego della definizione ,poi impugnato; che pertanto ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 12 2020 ,che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ;
PQM La Corte dichiara estinto il processo per intervenuto condono. Roma 22 2 2021 Il presidente DEPOSITATO IN - IL C