Cassation court declares tax dispute extinguished due to statutory time lapse and voluntary settlement under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the expiration of the settlement period under D.L. 119/2018. Bios SRL submitted documentation for the simplified settlement procedure, but neither party requested the court's intervention by the December 2020 deadline. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the Court ruled that the costs of the extinguished process remain the responsibility of the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119; Art. 6, comma 13, ultimo periodo, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119: The tax litigation procedure is extinguished by operation of law if the parties fail to request the court's intervention within the prescribed timeframe for the simplified settlement procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3377-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 1357 contro BIOS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. VICO 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SCOCCINI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIER FRANCESCO MARIA CENNI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1425/2014 della COMM.TRIB.REG.EMILIA ,ROMAGNA, depositata il 15/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE D'AURIA; Rilevato che: La società Bios srl, durante la pendenza del giudizio in sede di legittimità , a seguito del ricorso in Cassazione proposto dalla agenzia delle Entrate avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Bologna n 1425 \io \ 2014 limitatamente all'anno 2005, ha depositato la documentazione ai fini della definizione agevolata della controversia ,ai sensi dei commi , 8, 9 e 10 dell'art.6 del D.L. 23 10 2018 n.119 conv. con modificazioni nella L. 17-12-2018 n. 136 .Rilevato che entro il al dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato D.L. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione ) né risulta il diniego della definizione ,poi impugnato; che pertanto ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del D.L. n.119 \ 2018 il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 12 2020 ,che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ;
PQM La Corte dichiara estinto il processo per intervenuto condono. Roma 22 2 2021 Il presi ette IL DEPOSITATO IN CAN