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Sentenza — n. 3304/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 3304/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3304/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12483/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro FALLIMENTO SADAS s.r.l. in liquidazione rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avvocati Rosario Minniti e Vittorio Glauco Ebner con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Gregorio VII n. 466 - con troricorrente — avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5925/42/14 depositata il 14/11/2014, non notificata;

Regesto Legislator

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art. 132 c.p, art. 112 c.p, art. 287 c.p; Sentenza — n. 3304/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Lgs. n. 546 del 1992 e violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art.111 Cost., dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione del tutto apparente in quanto assolutamente avulsa dal contesto fattuale e giuridico di causa. Il motivo è fondato. Dalla lettura della sentenza qui impugnata si evince che essa è stata resa - in forza di quanto riportato nella intestazione della stessa, ove sono contenute le indicazioni delle parti processuali - nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 287/41/12 della CTP di Milano che vedeva contrapposte da un lato la DRE Lombardia quale appellante e la SADAS s.p.a. quale appellata.

Parole chiave

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accoglimento parziale del contribuente sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta inchiesta per sottrazione d'imposta contenzioso tributario inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 132 c.p
546 del 1992 e violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art.111 Cost., dell'art.
art. 112 c.p
132 c.p.c., dell'art.111 Cost., dell'art. 112 c.p.c.
art. 287 c.p
2 763 del 12/02/2015) la mancata indicazione di una parte nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza non comporta la nullità di questa per violazione del principio del contraddittorio o per omissione di pronuncia, ma solo un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12483/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro FALLIMENTO SADAS s.r.l. in liquidazione rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avvocati Rosario Minniti e Vittorio Glauco Ebner con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Gregorio VII n. 466 - con troricorrente — avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5925/42/14 depositata il 14/11/2014, non notificata;

Cons. Est. Roberto Succio - 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Generale Alberto Cardino che ha chiesto il rigetto del ricorso; FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Pavia notificava per l'anno 2005 a fini IRES alla società DETAL s.r.l. avviso di accertamento c.d. di "primo livello", stante la qualità di DETAL s.r.l. di controllata della odierna controricorrente SADAS s.r.I., avendo entrambi le società optato per il regime del c.d. "consolidato" ex artt. 117 e seguenti TUIR che prevede espressamente alli art. 127 TUIR la solidale responsabilità in capo alla consolidante per le maggiori imposte accertate alle consolidate.

Proprio in forza di tal previsione, in conseguenza dell'iniziativa dell'Ufficio pavese, la DRE Lombardia notificava l'avviso di accertamento c.d. di "secondo livello" alla SADAS s.r.l. rettificandone di conseguenza l'IRES per l'anno 2005. DETAL impugnava l'avviso di accertamento di "primo livello" di fronte alla CTP di Pavia, mentre DETAL e SADAS impugnavano congiuntamente l'avviso di accertamento di "secondo livello" di fronte alla CTP di Milano. Con sentenza n. 287/41/12 la CTP di Milano accoglieva il ricorso di DETAL s.r.l. e di SADAS contro l'avviso di accertamento di "secondo livello" L'Amministrazione proponeva appello.

La CTR con la pronuncia qui gravata dichiarava l'appello dell'Ufficio inammissibile in quanto tardivo. Ricorre a questa Corte di cassazione l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il FALLIMENTO SADAS s.r.I., stante l'intervenuto - medio tempore - fallimento della società contribuente resiste con controricorso che illustra con memoria. /19 Cons. Est. Roberto Succio - 2 RAGIONI DELLA DECISIONE Con il solo motivo di ricorso dedotto l'Agenzia delle Entrate denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancanza del requisito motivazionale previsto dal combinato disposto degli artt. 61 e 36 c. 2 n. 4 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art.111 Cost., dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione del tutto apparente in quanto assolutamente avulsa dal contesto fattuale e giuridico di causa. Il motivo è fondato. Dalla lettura della sentenza qui impugnata si evince che essa è stata resa - in forza di quanto riportato nella intestazione della stessa, ove sono contenute le indicazioni delle parti processuali - nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 287/41/12 della CTP di Milano che vedeva contrapposte da un lato la DRE Lombardia quale appellante e la SADAS s.p.a. quale appellata.

Diversamente, nel corpo della motivazione la CTR fa invece riferimento costante alla Direzione Provinciale di Pavia (dell'Agenzia delle Entrate, ovviamente) come il soggetto che ha "impugnate la sentenza n. 271/41/12 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. Detal" (pag. 2 prime righe della sentenza impugnata); plurimi sono poi i riferimenti ulteriori a tal pronuncia n. 271/41/12 (alla quale si fa riferimento per altre 4 volte in motivazione) che in effetti è richiamata come se fosse oggetto dell'appello nell'ultimo periodo di pag. 2: "revocata la riunione del presente giudizio con quello di appello concernente la sentenza n. 287/41/12 emessa dalla medesima CTP su ricorso della Detal e della consolidante SADAS...".

Ancora, nelle conclusioni, all'atto di dichiarare la inammissibilità dell'appello "proposto dalla Direzione Provinciale di Pavia avverso la sentenza n. 271/41/12", la CTR non solo continua a far riferimento a una sentenza diversa da quella oggetto del giudizio, ma anche a una parte che non risulta aver partecipato alla controversia poiché nel Cons. Est. Roberto Succio - 3 presente giudizio risulta esser appellante la DRE Lombardia e non l'Ufficio di Pavia. Orbene, il secondo elemento di per sé potrebbe non risultare dirimente, in quanto per giurisprudenza costante di questa Corte (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013;Cass.Sez. 3, Sentenza n. 2 763 del 12/02/2015) la mancata indicazione di una parte nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza non comporta la nullità di questa per violazione del principio del contraddittorio o per omissione di pronuncia, ma solo un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c. qualora dai verbali di causa risulti che essa abbia regolarmente partecipato al giudizio ed il giudice si sia pronunciato sulle sue domande ed eccezioni ovvero, in secondo grado, sui motivi di impugnazione dalla medesima proposti assieme ad altra parte indicata nella sentenza.

Nel presente caso, però, dalla lettura completa della sentenza qui gravata non solo non risulta che la DRE sia stata parte del giudizio: risulta invero l'opposto. L'Erario risulta esser stato parte del giudizio per mezzo della Direzione Provinciale di Pavia. E' allora evidente che il giudice non si è pronunciato in alcun modo, come era doveroso, sulle istanze della DRE ridetta stessa, la cui posizione e le cui domande non risultano né prese in esame né decise dalla CTR e la cui mera partecipazione al giudizio è in concreto esclusa. Non solo.

A riprova ulteriore e definitiva della completa distanza di ogni disamina prima e statuizione poi della CTR dalle questioni poste in causa dall'Amministrazione Finanziaria vanno considerati i ripetuti, costanti, inequivoci rimandi operati in motivazione non alla sentenza oggetto dell'appello indicata nell'intestazione (n. 287/41/12) resa tra la DRE Lombardia e SADAS s.r.l. ma ad altra pronuncia (n. 271/41/12) resa tra altre parti, vale a dire la Direzione Provinciale dì Pavia la consolidata Detal s.r.l. e al suo concreto contenuto. In argomento questa Corte ha sempre ritenuto anche di recente (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 16497 del 19/06/2019;Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2766 del 06/02/2020; precedentemente vedasi anche Cass. Cons. Est. Roberto Succio - 4 Sez. 5, Sentenza n. 15002 del 17/07/2015;Cass.Sez. 6 - L., Ordinanza n. 6162 del 17/03/2014) - anche a voler ritenere mero errore l'indicazione della DRE Lombardia nella prima pagina della pronuncia impugnata - che la sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione.

Deve quindi concludersi in ordine alla effettiva estraneità delle questioni prese in esame prima e decise poi dalla CTR rispetto a quelle che formavano oggetto del giudizio; di qui la nullità della pronuncia impugnata che si è pronunciata in effetti su questioni del tutto estranee a quelle oggetto del giudizio. Non è quindi possibile ricostruire il "decisum" e la "ratio decidendi", con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte è tenuta a procedere alla cassazione della pronuncia gravata e a disporre la rinnovazione dell'intero giudizio di appello.

In accoglimento quindi dell'unico motivo di ricorso, la sentenza è integralmente cassata con rinvio al giudice dell'appello. p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche