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Ordinanza — n. 3234/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax Court dismisses appeal for heirs as it fails to challenge the appellate court's factual finding on notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3234/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal filed by the heirs of Caci Giacomo inadmissible. The heirs argued that the tax authority failed to prove notification of acts preceding the decedent's death, but the Court held that the lower court had already examined and rejected this evidence. The Court ruled that the appeal did not sufficiently criticize the specific reasoning of the appellate judgment regarding the insufficiency of the administrative file and the lack of the deceased's personal file.

Regesto Legislator

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D.P.R. n. 602/1973; The appeal is inadmissible if it fails to criticize the specific ratio decidendi of the challenged judgment or if it attempts to re-examine factual findings already made by the appellate court.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility notification of acts appellate court reasoning factual findings review heirs of decedent tax collection procedure ratio decidendi documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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D.P.R. n. 602/1973
50, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973 dalla notificazione dell’avviso di intimazione ad adempiere.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546
Tale accertamento in fatto non può essere rimesso in discussione con una censura di violazione di norme di legge, ma sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313
31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054
10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).
Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778
Non opera a carico dell'Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4461/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, – ricorrente – contro MULE’ MARIA (C.F. MLUMRA49M45E573T), CACI VALENTINA (C.F. CCAVNT74R48E573V), CACI ROSARIO (C.F. CCARSR76B19E573D), CACI FRANCESCO (C.F. CCAFNC84P14E573Y), rappresentati e difesi dall’Avv. GRAZIA MARCHESE e dall’Avv. CALOGERA SCIARRATTA in virtù di procura speciale il calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

ANGIOLINO ALBANESE in Roma, Via Cunfida, 20 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 4461/2015 Numero sezionale 356/2022 Numero di raccolta generale 3234/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 - controricorrenti – nei confronti di RISCOSSIONE SICILIA SPA (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2010/25/14, depositata in data 17 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. I contribuenti MULE’ MARIA, CACI CALENTINA, CACI ROSARIO E CACI FRANCESCO, in qualità di eredi di Caci Giacomo, hanno impugnato otto cartelle di pagamento, deducendo la mancata notificazione degli atti presupposti al de cuius, la decadenza dal diritto di riscossione, la prescrizione delle obbligazioni tributarie e e l’insussistenza del credito e in subordine l’inopponibilità delle sanzioni agli eredi.

2. La CTP di Agrigento ha accolto i ricorsi riuniti, accertando la decadenza dal diritto di riscossione e ha dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alle spese di giustizia oggetto di una delle cartelle impugnate.

3. La CTR della Sicilia, con sentenza in data 17 giugno 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto qui rileva, che non sarebbe stata provata la notificazione degli atti presupposti al dante causa Caci Giacomo, risultando insufficiente la documentazione prodotta dall’Amministrazione finanziaria in primo grado, né essendo stato rinvenuto il fascicolo di parte, né potendo tale notificazione essere assolta dalla notificazione delle cartelle agli eredi. F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 4461/2015 Numero sezionale 356/2022 Numero di raccolta generale 3234/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resistono con controricorso i contribuenti; il concessionario della riscossione non si è costituito in giudizio.

CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 53, comma 3, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 50, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’Ufficio non avesse provato l’intervenuta notificazione degli atti presupposti per carenza del fascicolo di parte. Osserva il ricorrente come la carenza del fascicolo processuale non attiene alla regolare costituzione in giudizio, dovendo essere trasmesso al giudice di appello dal giudice di primo grado.

Deduce, inoltre, come sarebbe stato provato che tre delle cartelle impugnate sarebbero state notificate e che tale notificazione sarebbe avvenuta anche nei confronti degli eredi a termini dell’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973 dalla notificazione dell’avviso di intimazione ad adempiere.

2. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dai controricorrenti, posto che il ricorrente non fa questione della notificazione dell’atto notificato ma della prova dell’avvenuta notifica degli atti presupposti.

3. Il ricorso è, comunque, inammissibile – come correttamente osservano i controricorrenti – in quanto non censura la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata. La sentenza impugnata, come osservato dai controricorrenti, ha effettivamente preso in esame la documentazione prodotta dall’Ufficio in primo grado, ma la ha ritenuta insufficiente («né […] la documentazione prodotta in prime cure dall’amministrazione, costituita da dati estratti dalla banca dati, di ardua lettura ed interpretazione, può comunque far ritenere assolto l’onere della prova della ricezione degli atti in questione»).

L’omesso F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 4461/2015 Numero sezionale 356/2022 Numero di raccolta generale 3234/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 esame del fascicolo di parte rilevato dal giudice, non riguarda il fascicolo trasmesso dalla CTP, ma il fascicolo di parte del grado di appello, che è onere della parte depositare.

4. Il ricorso è, ulteriormente, inammissibile quanto alla deduzione dell’avvenuta notificazione di tre delle cartelle, in quanto contrastata dall’accertamento in fatto compiuta dal giudice di appello, che ha escluso che tali cartelle fossero state notificate. Tale accertamento in fatto non può essere rimesso in discussione con una censura di violazione di norme di legge, ma sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).

5. Inammissibile è, infine, la deduzione dell’intervenuta notificazione dell’intimazione di pagamento agli eredi, in quanto estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Non opera a carico dell'Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, in data 27 gennaio 2022 Il Presidente Roberta Crucitti F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P