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Ordinanza — n. 3098/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties agreed to settle costs and extinguished proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3098/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the parties reached a settlement agreement regarding the compensation of litigation costs. The Province of Rome withdrew its appeal, and the Municipality of San Felice del Benaco accepted this withdrawal with a mutual agreement on cost allocation. Consequently, the proceedings were terminated under the relevant civil procedure articles without a substantive ruling on the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 306, 390, 391 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement on the compensation of litigation costs, the court must declare the proceedings extinguished, thereby terminating the judicial process without addressing the merits of the underlying dispute.

Parole chiave

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settlement agreement extinction of proceedings compensation of costs withdrawal of appeal civil procedure law risoluzione delle controversie stralcio del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4826/2014 R.G. proposto da PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE DEI CARMELITANI DELL'ANTICA OSSERVANZA, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, L.go Pannonia 1 presso lo studio dell'avv. Alessandra Spalletti che Io rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, via G. G.Belli 27 presso lo studio dell'avv. Giacomo Mereu che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Massimiliano Battagliola -controricorrente- avverso la sentenza n. 146/65/1.3 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il . 7/11/2013; udita.la relazione della causa svolta alla udienza del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.sa RITA RUSSO.

RILEVATO CHE La Provincia Romana dell'Ordline dei Carmelitani ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'ICI degli anni dal 2004 al 2009 che è stato respinto in primo grado. La contribuente ha proposto appello, respinto dalla CTR della Lombardia. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. Si è costituito il Comune con controricorso. La causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 25 gennaio 2019 su istanza della ricorrente, che ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018.

Con atto del 15 maggio 2019 l'Ordine ha presentato istanza di trattazione del giudizio poiché il Comune di San Felice non ha adottato nessun atto per l'applicazione della definizione agevolata di cui all'articolo 6. Analoga istanza ha presentato il Comune di San Felice. Con atto del 13 gennaio 2020 la parte ricorrente ha quindi depositato atto di rinuncia al ricorso in Cassazione dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto le parti hanno transatto la causa con compensazione delle spese; l'atto è stato regolarmente notificato al Comune che ha depositato in data 14 gennaio 2021 dichiarazione di accettazione della rinuncia al ricorso con compensazione delle spese.

In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese, come da accordo tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma, Sezione Quinta civile, camera di consiglio del 14 dicembre 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 102 FEB, 2022