Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3091/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal after taxpayer withdraws case and requests termination of proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3091/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the litigation extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute. The taxpayer had previously withdrawn the cassation appeal and requested termination, while the tax agency confirmed the taxpayer had submitted a simplified settlement request and paid the required amounts. Consequently, the Court ruled that the case was no longer viable and ordered the termination of proceedings with cost allocation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369 c.p.c.; Art. 6 D.L. 193/2016: When a party withdraws an appeal and requests termination of proceedings, and the opposing party confirms the existence of a simplified settlement procedure with payment, the Court must declare the litigation extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere ricorso per cassazione definizione agevolata decreto legge 193/2016 estinzione giudizio Agenzia delle entrate compensazione spese lite sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369 c.p.c.
14229/2016, aveva dichiarato improcedibile il ricorso, avendo accertato che il suddetto atto non era stato depositato nei termini di cui all’art. 369, cod.
Art. 6 D.L. 193/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

so la seguente: ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 25835 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto da: Piran Franco, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianpietro Contarin per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata gianpietro.contarin@ordineavvocativicenza.it; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a :

F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 25835/2016 Numero sezionale 6168/2021 Numero di raccolta generale 3091/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente – per la revocazione della ordinanza della Corte di cassazione 12 luglio 2016, n. 14229; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che:

Franco Piran aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 694/22/2015, depositata il 16 aprile 2015; la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 14229/2016, aveva dichiarato improcedibile il ricorso, avendo accertato che il suddetto atto non era stato depositato nei termini di cui all’art. 369, cod. proc. civ.; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per la revocazione della ordinanza affidato a un unico motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; con memoria del 15 ottobre 2019 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendosi avvalso della procedura di cui al decreto-legge n. 193/2016 ed avendo provveduto al versamento degli importi; con ordinanza del 27 novembre 2019 la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di far pervenire informazioni in ordine al positivo esito del procedimento di definizione agevolata in relazione all’atto impositivo oggetto di causa; considerato che: 2 F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 25835/2016 Numero sezionale 6168/2021 Numero di raccolta generale 3091/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 parte ricorrente, con la memoria del 15 ottobre 2019, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto di pronunciare la cessazione della materia del contendere; a seguito della comunicazione dell’ordinanza di questa Corte del 27 novembre 2019, l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria in data 25 agosto 2021 con la quale ha segnalato che la direzione provinciale di Vicenza aveva comunicato che il ricorrente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6, decreto-legge n. 193/2016 e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione; con la suddetta memoria, inoltre, l’Agenzia delle entrate ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; atteso quanto richiesto dalle parti nei rispettivi atti difensivi, deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio;

P.Q.M.

La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 6 dicembre 2021. Il Presidente 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A