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Ordinanza — n. 3056/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against regional commission for failing to address taxpayer's silence on administrative hearing invitation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3056/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the tax authority's request. The Regional Commission had dismissed the taxpayer's argument that the tax authority failed to properly establish industry standards, reasoning that the taxpayer's silence on an administrative hearing invitation did not justify such assessments. The Court ruled that the Regional Commission erred by ignoring the taxpayer's lack of response as a relevant factor in the evidentiary record, thereby overturning the lower decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, lett. a) D.Lgs. 472/1997; Art. 10, comma 1, lett. b) D.Lgs. 472/1997: When a taxpayer fails to respond to an administrative invitation for a hearing, the tax authority may rely on industry standards, but the regional court must consider this silence as a relevant evidentiary element rather than dismissing it as irrelevant.

Parole chiave

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Italian tax law administrative hearing taxpayer silence industry standards evidentiary record tax assessment Cassation appeal rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, lett. a) D.Lgs. 472/1997
Art. 10, comma 1, lett. b) D.Lgs. 472/1997

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14981 del 15/07/2020
Cass. sez. 5, Sentenza n. 9484 del 12/04/2017
14981 del 15/07/2020; Cass. sez. 5, Sentenza n. 9484 del 12/04/2017; Cass.12428/2012, Cass, 23070/2012; Cass.
Cass. 12428/2012
Cass. 23070/2012
Cass. 12558/2010
Cass. 26635/2009
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 24024 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 24024/2013 Numero sezionale 6176/2021 Numero di raccolta generale 3056/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 Matteo Ragone, titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.to Oreste Cantillo e dall’Avv.to Guglielmo Cantillo, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 441/12/2012, depositata il 6 settembre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che -con sentenza n. 441/12/2012, depositata il 6 settembre 2012, la Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Matteo Ragone, titolare dell’omonima ditta individuale, avverso la sentenza n. 41/18/2010 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente, esercente attività di ristorazione, avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva contestato maggiori ricavi, ai fini Irpef, Irap e Iva, per gli anni 2005-2006, in forza della applicazione degli studi di settore; -in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha affermato che - a prescindere dal dato dell’omessa risposta del contribuente all’invito dell’Agenzia destinato all’instaurazione del contraddittorio, il che non poteva giustificare di per sé accertamenti immotivati e incongrui- era assorbente il rilievo della mancata corretta individuazione dei F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 24024/2013 Numero sezionale 6176/2021 Numero di raccolta generale 3056/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 parametri degli studi di settore applicati, non essendo dato comprendere da dove l’Ufficio avesse tratto i parametri valutativi sottesi ai ricarichi applicati, peraltro, palesemente incongrui, atteso il vistoso scostamento quantitativo tra il valore del 184,4% determinato per il 2004 e accettato dal contribuente mediante acquiescenza all’avviso di accertamento di quell’anno e i valori applicati del 435% per il 2005 e del 316% per il 2006; - avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resiste il contribuente; - il contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo, avendo aderito, in relazione agli avvisi impugnati, alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, nonché relativa documentazione (copie delle domande di definizione agevolata e modelli di versamento F24 delle prime rate); - l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di fissazione di udienza di discussione a seguito di sopravvenuto atto di diniego di condono ex art. 6 del d.l. 119/2018; - il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, e dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall’art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che -preliminarmente va osservato che l’Agenzia ha depositato atto di diniego di condono ex art. 6 del D.L. n. 119/2018, debitamente notificato al contribuente nel termine del 31 luglio 2020 e nel rispetto delle modalità previste per la notificazione degli atti processuali di cui agli artt. 16, 16-bis e 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (sul punto, v. anche F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a :

F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 24024/2013 Numero sezionale 6176/2021 Numero di raccolta generale 3056/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 Circolare dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2019 n. 6/E). Invero, ai sensi del comma 12 dell’art. 6 cit. ‹‹L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia››. Ne consegue che non essendo stato il diniego di condono- tempestivamente notificato al contribuente- impugnato da quest’ultimo, sussistendo l’interesse dell’Agenzia, occorre procedere al vaglio del motivo di censura formulato nel presente procedimento; - con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, in relazione all’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 62bis e sexies del d.l. n. 331 del 1993, conv. nella legge n. 427 del 1993, 39, primo comma, lett.

d) e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento attesa la asserita non correttezza delle percentuali di ricarico applicate in base agli studi di settore con riguardo ai due periodi di imposta in contestazione, anche in considerazione della incongruità delle medesime rispetto ad altra annualità di imposta, ancorché, non avendo il contribuente risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, l’Ufficio potesse legittimamente motivare gli atti impositivi sulla sola base dell’applicazione degli standards del settore di appartenenza; - il motivo è fondato; - a norma del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, convertito nella L. n. 427 del 1993 - "gli accertamenti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), (...) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, (...) possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 24024/2013 Numero sezionale 6176/2021 Numero di raccolta generale 3056/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62 bis, del presente decreto (id est, D.L. n. 331 del 1993)"; -nella specifica materia, questa Corte ha chiarito che “L'accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

In tale sede, questi ha l'onere di provare, senza limitazione di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate.

L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa.

In tal caso, però, egli ne assume le conseguenze, in quando l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 24024/2013 Numero sezionale 6176/2021 Numero di raccolta generale 3056/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito (da ultimo, Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 14981 del 15/07/2020; Cass. sez. 5, Sentenza n. 9484 del 12/04/2017; Cass.12428/2012, Cass, 23070/2012; Cass. 12558/2010; Cass.26635/2009); - nella specie, la CTR non si è uniformata al suddetto principio, avendo ritenuto sostanzialmente irrilevante la pacifica mancata risposta del contribuente all’invito al contraddittorio in sede amministrativa (“a prescindere dal dato dell’omessa risposta del Ragone all’invito dell’ufficio tributario … omessa risposta che non può certo legittimare di per sé accertamenti immotivati e incongrui”), addossando esclusivamente sull’Ufficio l’onere della prova circa la correttezza degli standards applicati e la congruità delle percentuali di ricarico praticate nel settore di appartenenza (“nella specie non è dato comprendere donde l’Ufficio abbia tratto i parametri valutativi sottesi ai ricarichi in oggetto, ricarichi del resto palesemente incongrui sia in sé sia nella loro vicendevole comparazione”..), ancorché, nel caso di mancata risposta del contribuente all’invito dell’Ufficio al contraddittorio, l'Amministrazione potesse motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, spettando poi a quest’ultimo fornire idonea prova contraria; - in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione;

Per questi motivi F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 24024/2013 Numero sezionale 6176/2021 Numero di raccolta generale 3056/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso il 6 dicembre 2021. Il Presidente F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a :