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Ordinanza — n. 2994/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court voids judgment for missing necessary co-defendant partner in sole proprietorship tax appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2994/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a regional tax commission decision because the sole partner, Laura Belli, was absent from the proceedings. Although the appellant argued the case could proceed without her, the court held that tax assessments for sole proprietorships require the participation of all partners due to the unitary nature of the tax assessment. Consequently, the entire judgment was declared null and the case remanded for a new trial with all necessary parties present.

Regesto Legislator

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Art. 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917; Art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: The unitary nature of tax assessments for sole proprietorships necessitates the participation of all partners in the same proceeding, rendering a judgment rendered without them absolutely null.

Parole chiave

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sole proprietorship tax unitary assessment necessary joinder absolute nullity tax appeal procedure ricupero d'imposta debito fiscale inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917
34614; conf.: 23267/2018) quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5, d.p.r.
Art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Giurisprudenza citata

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Cass. 28/05/2020, n. 10168
Laura, che ha unicamente impugnato la cartella di pagamento in seguito notificatale; - orbene, è principio consolidato (ex multis, Cass. 28/05/2020, n. 10168; 30/12/2019, n.
Cass. 30/12/2019, n. 34614
Cass. 23267/2018
Cass., sez. un., 2008, n. 14815
Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580
29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580;
Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12809/2014 R.G. proposto da POSEDIL di LEONE SERGIO & c. s.n.c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore e da LEONE SERGIO in proprio, ambedue rappresentati e difesi giusta delega in atti dagli avvocati Elido Gueerrini e Paolo Pacifici con domicilio eletto presso qu'ést'ultimo in Roma, nel suo studio in via Vallinseri n. 11; C09) - ricorrente - Contro WZA. AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente" - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 113/30/13 depositata il 25/11/2013 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 25/11/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR toscana rigettava sia l'appello principale dei contribuente sia l'impugnazione incidentale dell'Ufficio e confermava la pronuncia del giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso della società e del sig. Leone, accogliendo solo la di lui impugnazione relativa al periodo d'imposta 2003p-suo ricorso con il quale -analogamente all'altra socia sig. Belli Laura- questi aveva impugnato le conseguenti cartelle di pagamento emesse dal Concessionario della riscossione; - ricorrono a questa Corte la società POSEDIL DI LEONE SERGIO & c. s.n.c. e il sig.

LEONE SERGIO con atto affidato a tre motivi; l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; Considerato che: - preliminarmente, rileva la Corte che il presente giudizio risulta essere incardinato nei confronti solo della società POSEDIL s.n.c. e del socio sig. Leone Sergio, senza la partecipazione al giudizio né in primo né in secondo grado dell'altro socio sig. Bellt. Laura, che ha unicamente impugnato la cartella di pagamento in seguito notificatale; - orbene, è principio consolidato (ex multis, Cass. 28/05/2020, n. 10168; 30/12/2019, n. 34614; conf.: 23267/2018) quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti Cons. Est.

Roberto Succio - 2 questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 2008, n. 14815); siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario; ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580;

Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472); - pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e l'intero giudizio dichiarato nullo, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Lucca, giudice di primo grado, perché proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari; p.q.m. pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell'intero giudizio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così