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Ordinanza — n. 2951/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling debt must be inherent to property for tax deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2951/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax agency successfully appealed the Regional Tax Commission's decision regarding a property transfer involving a pre-existing mortgage. The court found that while the transfer was genuine, the debt was not inherent to the property because it was secured for the individual's personal financing prior to the transfer. Consequently, the tax deduction for the debt was invalid, and the agency's claim for additional taxes was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 20 DPR 131/1986; Art. 50 DPR 131/1986: Deductions for liabilities are permitted only if they are inherent to the transferred asset, excluding debts secured for personal financing prior to the transfer.

Parole chiave

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taxable transfer inherent liability mortgage deduction property contribution tax base calculation personal financing DPR 131/1986 imposta sulle prestazioni in capitale

Disposizioni normative citate

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Art. 20 DPR 131/1986
Il processo è stato sospeso durante la pendenza della questione costituzionale sull'art. 20 del DPR 131/1986.
Art. 50 DPR 131/1986
L'Agenzia lamenta l'errore della CTR, per avere ritenuto sufficiente la esclusione dell'intento elusivo, pur se difettano i presupposti applicativi dell'art. 50 del DPR 131/1986 e cioè l'inerenza del mutuo rispetto all'immobile conferito.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
20 e 50 del DPR 131/986 in relazione all'art. 360, co.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9209 del 03/04/2019
Cass. 3444 del 14/02/2014
Cass. 3444 del 14/02/2014; Cass.
Cass. 23234 del 13/11/2015
3444 del 14/02/2014; Cass. 23234 del 13/11/2015).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5631/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata -ricorrente- contro STEN. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n.2227/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della EMILIA ROMAGNA, depositata il 12/07/2017; udita la relazione della causa svolta alla adunanza camerale del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.sa RITA RUSSO.

RILEVATO CHE Con atto stipulato il 30 giugno 2008 Pagliani Ivo conferiva alla società Sten SRL un immobile per coprire l'aumento del capitale sociale deliberato con lo stesso atto. Gli immobili erano stati in precedenza gravati da ipoteca a garanzia di un mutuo di euro 600.000,00 acceso dal Pagliani. L'Agenzia delle entrate, con avviso di liquidazione e recupero imposta di registro e sanzioni, contestava che in tal modo la parte aveva in sostanza ottenuto il pagamento del bene con l'ulteriore vantaggio fiscale di un minimo prelievo di imposta di registro, al netto di una passività non inerente.

La società ha proposto ricorso, rigettato in primo grado. La contribuente ha proposto quindi appello, che la Commissione tributaria dell'Emilia Romagna ha accolto ritenendo che l'articolo 20 del DPR 131/1983 vincola l'interprete a considerare la natura intrinseca dell'atto presentato alla registrazione e il relativo effetto giuridico e ritenendo altresì che non vi sia stato alcun intento elusivo dal momento che l'immobile è stato effettivamente conferito, il debito è effettivamente esistente ed è posto a carico della società e pertanto non vi è stato illegittimo risparmio di imposta.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' Agenzia delle entrate affidandosi ad un motivo.

Non si è costituita la società contribuente. Il processo è stato sospeso durante la pendenza della questione costituzionale sull'art. 20 del DPR 131/1986. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 14 dicembre 2022. RITENUTO CHE 1.- Con il primo ed unico motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 50 del DPR 131/986 in relazione all'art. 360, co. 1^, n. 3 c.p.c. L'Agenzia lamenta l'errore della CTR, per avere ritenuto sufficiente la esclusione dell'intento elusivo, pur se difettano i presupposti applicativi dell'art. 50 del DPR 131/1986 e cioè l'inerenza del mutuo rispetto all'immobile conferito.

Il motivo è fondato. La questione principale -e rilevante a fini della decisione- non è se l'atto tassato abbia o meno un intento elusivo e se la cessione dell'immobile sia effettiva o meno, ma se la passività che è stata detratta dalla base imponibile possa considerarsi come una passività inerente, ai sensi dell'ad 50 del DPR 131/1986.La nota vicenda normativa (art. 1, comma 87, lett. a), I. 27 dicembre 2017, n. 205; arti , comma 1084, I. 30 dicembre 2018, n. 145) e costituzionale (C.Cost. sent.nn. 158/20; 39/21) intorno all'esatta portata dell'art.20 cit. e, segnatamente, alla preclusione per l'Amministrazione di riqualificare l'atto presentato alla registrazione sulla base di negozi collegati o di altri elementi estrinseci all'atto stesso, è dunque in realtà irrilevante ai fini della presente lite, la cui causa petendi va infatti individuata, non nella riqualificazione giuridica dell'atto di conferimento ma, ferma restando questa qualificazione, nella corretta rideterminazione della base imponibile in applicazione del criterio di inerenza della passività.

L'art.50 cit., da interpretarsi alla luce della disciplina comunitaria di cui costituisce attuazione (Direttiva CEE n. 335/69), impone infatti che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente e assunti dalla società cessionaria, non sono collegati all'oggetto del trasferimento. In particolare, nell'ipotesi di conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile non può essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, pur se gravanti sugli stessi beni, sono state iscritte dai conferenti per ottenere un proprio finanziamento personale in epoca anteriore al conferimento dell'immobile in società (Cass. 9209 del 03/04/2019;

Cass. 3444 del 14/02/2014; Cass. 23234 del 13/11/2015). Ha errato pertanto il giudice d'appello a ritenere sufficiente, per detrarre l'importo del mutuo dalla base imponibile, la circostanza che l'immobile sia stato trasferito e che il debito sia stato posto a carico della società, perché ciò non dimostra l'inerenza del debito, che nel caso di specie è stato stipulato prima del conferimento da Pagliani Ivo, così come accertato dal giudice d'appello. Ne consegue l' accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidersi nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese del merito si compensano in ragione dell'affermarsi in corso di causa del su richiamato indirizzo interpretativo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente. Condanna la STEN s.r.I., in persona del legale rappresentante, alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge. Compensa le spese del doppio grado di merito. Roma, Sezione Quinta civile, camera di consiglio de