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Ordinanza — n. 2947/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement under specific decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2947/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the tax litigation extinguished due to the voluntary settlement of the tax matter by the taxpayer. The taxpayer submitted documentation proving the completion of a tax amnesty under Article 11 of the 2007 decree, prompting the tax authority to request the case's closure. Consequently, the appellate court ruled that the dispute no longer existed, leading to the dismissal of the appeal and the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 11 D.L. n. 50/2007; When a taxpayer voluntarily completes a tax amnesty procedure, the underlying tax dispute is extinguished, rendering any pending litigation inadmissible and necessitating the termination of the proceedings with cost compensation.

Parole chiave

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tax amnesty extinguishment of dispute voluntary settlement tax litigation cost compensation inadmissibility tax authority impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 11 del decreto legge n. 50 del 2007
Successivamente la contribuente ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 50 del 2007 e chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29480/2016 R.G. proposto da RUGGIERI LUCREZIA, elettivamente domiciliata in Roma P.za Libertà 27 presso lo studio dell'avv. Gemma Paternostro, rappresentata e difesa dall'avv. Olinto R. Valentini -ricorrente- contro b2d_q AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata -controricorrente- avverso la sentenza n. 1389/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 1/06/2016; udita la relazione della causa svolta alla udienza del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

RITA RUSSO. RILEVATO CHE La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento notificato dalla Agenzia delle entrate relativo all'Irpef, Iva e Irap dell'anno 2008. Il ricorso è stato respinto in primo grado. La contribuente ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. Ha resistito con controricorso l'Agenzia. Successivamente la contribuente ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 50 del 2007 e chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese.

L'Agenzia delle entrate ha depositato altresì una nota con la quale si comunica, ai fini della estinzione del giudizio, che la Direzione Provinciale di Barletta ha comunicato l'avvenuta definizione del condono ai sensi dell'art. 11 cit. ed ha chiesto pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione le spese del processo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Compensa le spese. Roma, Sezione Quinta civile, camera di consiglio del 14 dicembre 2021. *E • • SITATO C