Italian Court dismisses tax appeal where mortgage debt is deemed non-essential to property transfer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against a regional tax commission decision regarding the registration of a property transfer. The tax authority reclassified the transaction as a sale and excluded a large mortgage debt from the deductible liabilities, arguing it lacked a direct connection to the transferred property. The court upheld this ruling, stating that personal mortgages contracted prior to the transfer do not qualify as inherent liabilities under EU law, and factual disputes regarding debt usage are reserved for the court of first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 DPR 131/1986; Art. 50 DPR 131/1986: Mortgages contracted by individuals for personal financing prior to transferring property to a company are not considered inherent liabilities and must be excluded from the taxable base.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.6795/2018 proposto da: FRIGNANI Alfonso, FRIGNANI Maura, FRIGNANI Renza, MONTORSI Severina, MORRA Anna Maria, tutti elettivamente domiciliati in Roma via dei Gracchi 39 presso lo studio dell'avv. Francesca Giuffrè, rappresentati e difesi dall'avv. Beatrice Belli - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12. - controricorrente - avverso la sentenza n.2369/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della EMILIA ROMAGNA, depositata i119.7.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RITA RUSSO. RILEVATO CHE I contribuenti hanno conferito un complesso immobiliare di natura ex rurale, composto da fabbricati e un terreno, alla società Fratelli Frignani s.r.I., dichiarando un valore di euro 1.036.000,00 di cui un milione di euro riferito a un mutuo ipotecario ed euro 36.000,00 quale differenza tra valore dichiarato e passività. L'atto veniva quindi registrato per euro 36.000,00 cioè al netto della passività. L'Agenzia delle entrate ha riqualificato l'operazione, considerandola una compravendita e rideterminando il valore della base imponibile in 1.036.000,00, non considerando inerente la dedotta passività di un milione di euro.
I contribuenti hanno opposto l'avviso di liquidazione e in primo grado il ricorso è stato accolto. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, che la Commissione tributaria dell'Emilia Romagna ha accolto, osservando: che a norma dell'art. 20 del DPR 131/1986 è possibile tassare gli atti e i collegamenti negoziali in funzione del reale effetto prodotto dal risultato finale; che la fattispecie posta in essere dai ricorrenti ha finalità elusiva non ravvisandosi altra ragione nell'operazione effettuata se non quella di ottenere un indebito vantaggio fiscale, atteso che l'accensione del mutuo in favore dei ricorrenti persone fisiche e il contestuale conferimento è finalizzata a creare artificiosamente una passività per ridurre il carico fiscale, come indica la contestualità delle operazioni; che difetta l'inerenza tra il mutuo ipotecario e la passività accollata dalla società, poiché non è dato sapere in che modo sia stato utilizzato il denaro proveniente dal mutuo contratto personalmente dai ricorrenti.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituitLcon controricorso. D e ros(ta nQ vvn O r I L. La causa è stata trattata all'adunanza camerale non partecipata del 2 dicembre 2021. RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del DPR 131/1986, in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c. I ricorrenti deducono che l'imposta di registro è una imposta d'atto e pertanto l'atto deve essere tassato in base alla sua intrinseca natura, con esclusione di elementi desumibili aliunde, come il ritenuto collegamento negoziale.
Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 50 del DPR 131/1986, in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c. I ricorrenti deducono che per passività inerenti devono intendersi i debiti accesi per finanziare i lavori di ristrutturazione eseguiti o in corso di esecuzione sull'immobile oppure i mutui ipotecari che gravano sull'immobile stesso. Deducono che il mutuo gravante sull'immobile costituisce una passività inerente poiché essi lo hanno contratto per poter acquistare una unità immobiliare per sè o per i propri figli nel complesso immobiliare e che hanno successivamente conferito in società il denaro e pertanto hanno così di fatto finanziato l'intervento di ristrutturazione conservativa posto in essere dalla società sugli immobili ipotecati.
Il secondo motivo deve essere esaminato preliminarmente in ragione del suo carattere potenzialmente assorbente ed è infondato. La questione principale non è se l'atto tassato, in applicazione dell'ad 20 del DPR 131/1986, possa essere o meno riqualificato come una compravendita facendo riferimento ad elementi estrinseci all'atto stesso, ma se la passività che i ricorrenti hanno detratto dalla base imponibile possa considerarsi come una passività inerente, ai sensi dell'ad 50 del DPR 131/1986. Questa norma, da interpretarsi alla luce della disciplina comunitaria di cui costituisce attuazione (Direttiva CEE n. 335/69), impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente e assunti dalla società cessionaria, non sono collegati all'oggetto del trasferimento.
In particolare, nell'ipotesi di conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile non può essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, pur se gravanti sugli stessi beni, sono state iscritte dai conferenti per ottenere un proprio finanziamento personale in epoca anteriore al conferimento dell'immobile in società (Cass. 9209 Il difetto di inerenza è stato contestato dall'ufficio e il giudice d'appello lo ha rilevato, riformando sul punto la sentenza di primo grado, affermando che "non è dato sapere in che modo sia stato utilizzato il denaro proveniente dal mutuo" contratto personalmente dalle parti.
Si tratta di un giudizio di fatto, di cui in questa sede non può sollecitarsi la revisione, peraltro con una deduzione della quale la parte non indica il riscontro documentale che-in tesi- avrebbe sottoposto al giudice del merito. Ritenuto infondato il secondo motivo, consegue il rigetto del ricorso, con assorbimento del motivo primo, posto che il ritenuto difetto di inerenza è sufficiente a giustificare la liquidazione di maggiore imposta. Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se