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Ordinanza — n. 2939/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by declaring Customs' 2008 tax recovery illegal due to Constitutional Court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2939/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Mirella Mancini's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's rejection of her tax recovery request. The lower courts had upheld the Customs Agency's 2008 tax collection based on specific legislative provisions. The Court reversed this by noting the Constitutional Court's subsequent declaration of unconstitutionality regarding those same provisions for pre-2011 years, rendering the tax recovery legally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 66, lett. b) della I. n. 220 del 2010; Art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998: A tax recovery based on provisions declared unconstitutional by the Constitutional Court is invalid for fiscal years preceding the effective date of the constitutional judgment.

Parole chiave

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tax recovery unconstitutional provisions Constitutional Court ruling retroactive effect tax collection legality reddito da lotterie, giochi e scommesse tassa sulle case da gioco tassa di promozione del turismo

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 66, lett. b) della I. n. 220 del 2010
380-bis.1 c.p.c.; è rimasta intimata l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI; Considerato che con l'unico motivo la difesa della contribuente lamenta (in relazione all'art.
Art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998
220 del 2010, di interpretazione autentica dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, nonché dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 30.3.2021, n. 8757
anche, per una analitica ricostruzione della disciplina vigente in materia, Cass., Sez. 5, 30.3.2021, n. 8757, Rv.
Cass., Sez. 2, 7.5.2019, n. 11953
Cass., Sez. 5, 20.12.2019, n. 34209
653808- 01), la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta (Cass., Sez. 5, 20.12.2019, n. 34209, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1g702-2018 proposto da: MIRELLA MANCINI, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (C.F. MNCMLL61P44H501L), rapp. dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. AUGUSTO DOSSENA, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA N. TARTAGLIA, n. 3, presso lo studio dell'AVV. VITTORIO LARGAJOLLI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA MARIO CARUCCI, n. 71; - intimata - avverso la sentenza n. 7371/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Osservato che l'AGENZIA DELLE DOGANE provvide a riprese nei confronti di MIRELLA MANCINI relative all'anno di imposta 2008, per mancato pagamento dell'imposta unica sulla raccolta delle scommesse a quota fissa, sportive e non, realizzata per conto del bookmaker austriaco GOLDBET SPORTWETTEN GMBH, operante in forza di licenza rilasciata dalle autorità austriache; che la contribuente impugnò l'avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Roma la quale, con sentenza 21417/2016, rigettò il ricorso; che tale decisione fu appellata dalla contribuente innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale, con sentenza n. 7371/2017, depositata il 12.12.2017, rigettò il gravame affermando — per quanto in questa sede ancora interessa — la legittimità della ripresa operata dall'Ufficio, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 66, della I. n. 220 del 2010, di interpretazione autentica dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, nonché dell'art. 1 del medesimo d.

Igs. n. 504; che avverso tale sentenza MIRELLA MANCINI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; è rimasta intimata l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI; Considerato che con l'unico motivo la difesa della contribuente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 66, della I. n. 220 del 2010 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come residuati a seguito della declaratoria di loro parziale ìiii Ric. 2018 n. 18702 sez.

ST - ud. 15-10-2021 -2- illegittimità ad opera della Corte Costituzionale con sentenza 14.2.2018, n. 27; che il motivo è fondato; che, effettivamente, nelle more della pendenza del termine per la proposizione dell'odierno ricorso per cassazione, la Corte costituzionale, con sentenza 14.2.2018, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, chiarendo che in quel periodo non si può procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220 cit. (cfr. anche, per una analitica ricostruzione della disciplina vigente in materia, Cass., Sez. 5, 30.3.2021, n. 8757, Rv. 660937-02); che il mutamento normativo prodotto da una pronuncia d'illegittimità costituzionale, configurandosi come ius superveniens, impone, anche nella fase di cassazione ed in ragione dell'efficacia retroattiva - salva l'avvenuta formazione del giudicato - delle pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale (Cass., Sez. 2, 7.5.2019, n. 11953, Rv. 653808- 01), la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta (Cass., Sez. 5, 20.12.2019, n. 34209, Rv. 656382- 02); che riguardando la controversia l'anno di imposta 2008, non può che trarsene la conclusione della illegittimità della ripresa Ric. 2018 n. 18702 sez.

ST - ud. 15-10-2021 -3- operata, per tale annualità, nei confronti della contribuente, quale esercente attività di ricevitoria per conto di bookmaker avente sede in altro Stato membro dell'Unione, ma privo di concessione italiana; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e, per l'effetto, la gravata decisione cassata; non essendo necessari, peraltro, ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso di MARIELLA MANCINI; che le spese di tutti i gradi di lite vanno interamente compensati tra le parti, in considerazione della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 66, lett. b, cit. nelle more dello svolgimento del presente giudizio e di cui si è dato conto in motivazione;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa l'impugnata decisione e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariamente proposto da MARIELLA MANCINI, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale. Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 15.10.2021. Il Presidente Dr. Giuseppe Fuochi