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Ordinanza — n. 2938/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2938/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2938/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 967-2018 proposto da: VINCENZO CORVITTO (C.F. CRCVCN73H08E573C), rapp. dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti GIOVANNI SALVAGGIO e GIUSEPPE GIARDINA, unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA MARIO CARUCCI, n. 71; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1764/14/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 15/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 111 Cost, art. 132 cod. proc. civ, art. 360 c.p, art. 24 Cost; Ordinanza — n. 2938/2022 — snciv · Corte di Cassazione: CRCVCN73H08E573C), rapp. dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti GIOVANNI SALVAGGIO e GIUSEPPE GIARDINA, unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA MARIO CARUCCI, n. 71; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1764/14/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 15/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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reddito da lotterie, giochi e scommesse tassa sulle case da gioco diritto dello sport riscossione dei contributi tassa di promozione del turismo pagamento di supplementi

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
civ.) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., nonché dell'art.
art. 132 cod. proc. civ
111 Cost., nonché dell'art. 132 cod. proc. civ.
art. 360 c.p
Considerato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn.
art. 24 Cost
212 del 2000, nonché dell'art. 24 Cost., per avere la C.T.R.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 967-2018 proposto da: VINCENZO CORVITTO (C.F. CRCVCN73H08E573C), rapp. dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti GIOVANNI SALVAGGIO e GIUSEPPE GIARDINA, unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA MARIO CARUCCI, n. 71; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1764/14/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 15/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Osservato che l'AGENZIA DELLE DOGANE provvide a riprese nei confronti di VINCENZO coRvirro relative all'anno di imposta 2009, per mancato pagamento dell'imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa, oltre sanzioni ed interessi; che il contribuente impugnò l'avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Palermo la quale, con sentenza 693/2016, accolse parzialmente il ricorso; che tale decisione fu appellata dal contribuente innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st . di Palermo, la quale, con sentenza n. 1764/14/2017, depositata il 15.5.2017, rigettò il gravame; che avverso tale sentenza VINCENZO CORVITrO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI;

Considerato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., nonché dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per essere la sentenza impugnata "del tutto carente di motivazione e, comunque, illegittima, per aver omesso di pronunciarsi e/o di essersi pronunciata in modo totalmente generico sul punto più rilevante al fine di dirimere la controversia" e, in specie, sulla formulata eccezione di "infondatezza nel merito de/l'impugnato avviso di accertamento"(cfr. ricorso, p. 5); i Ric. 2018 n. 967 sez.

ST - ud. 15-10-2021 -2- che il motivo è inammissibile; che va anzitutto osservato come il ricorrente si duole, contemporaneamente, di una carenza di motivazione ovvero di una pronunzia omessa o, comunque generica, lamentandosi, sempre allo stesso tempo, di un error in procedendo e di un vizio motivazionale: sennonché, l'inconciliabilità della contemporanea deduzione delle tre censure di cui si è detto è plasticamente resa da Cass., Sez. 1, 23.10.2018, n. 26874, Rv. 651324-01), ove è chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il Ric. 2018 n. 967 sez. ST - ud. 15-10-2021 -3- compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse; che, sotto altro profilo, il motivo difetta, altresì, di specificità (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), per non avere parte ricorrente trascritto, nel silenzio della pronunzia impugnata, in cosa consistevano le doglianze relative al merito dell'avviso di accertamento e come le stesse furono proposte nel primo grado di giudizio e, poi, quale motivo di appello, sì da precludere al Collegio qualsivoglia valutazione circa la novità o meno delle deduzioni svolte alle pp. 5-11; che con il secondo motivo la difesa del contribuente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 3 e 21 -septies della I. n. 241 del 1990, dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, nonché dell'art. 24 Cost., per avere la C.T.R. "sentenziato affermando l'inammissibilità del dedotto motivo in quanto sarebbe una mera reiterazione dell'eccezione proposta in primo grado senza nient'altro affermare" (cfr. p. 11, quartultimo cpv.); che il motivo è, sotto molteplici profili, inammissibile; che premessa ancora una volta la non cumulabilità - già evidenziata in relazione al primo motivo - di mezzi di doglianza facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., osserva nondimeno la Corte che il motivo è comunque carente di specificità (cfr. l'art. 366, Ric. 2018 n. 967 sez.

ST - ud. 15-10-2021 -4- comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), per non avere parte ricorrente trascritto in ricorso "le motivazioni già ampiamente esposte" nei gradi di merito e che sarebbero state "immotivatamente disattese" dalla C.T.R., peraltro:

a) parte ricorrente neppure ha trascritto il contenuto dell'avviso di accertamento;

b) diversamente da quanto opinato dalla difesa del coRvi-rro, la sentenza impugnata ha affrontato espressamente, per disattenderlo, il profilo di censura concernente la motivazione dell'avviso di accertamento (cfr. p. 2, quartultimo cpv. della motivazione); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della complessiva novità delle questioni sottese ai motivi di ricorso;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di VINCENZO CORVITrO, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 15.10.2021. Il Presidente Dr. Giuseppe