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Ordinanza — n. 2937/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against tax assessment for bookmaker, citing new constitutional and EU law issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2937/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by SK5365 Malta Ltd against a tax assessment issued to its Italian affiliate. The court rejected arguments claiming the tax law violated constitutional principles and EU free movement rights, noting these issues were raised for the first time during the proceedings. Consequently, the court ruled that the existing legal framework remained valid and the request for a preliminary reference to the European Court of Justice was inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 3, 24, 53 Cost.; Art. 1, comma 643, L. 190/2014; Art. 1, comma 66, lett. b) L. Fin. 2011: New constitutional and EU law challenges raised after the judgment are inadmissible and do not justify suspending the proceedings or remitting the case to the Constitutional Court.

Parole chiave

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tax assessment appeal bookmaker liability constitutional admissibility EU free movement preliminary reference rejection tax regularization Cassazione dismissal sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 3, 24, 53, comma 1, 111, 117 Cost.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo si deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs.
Art. 1, comma 643, L. 190/2014
Nelle more del giudizio interveniva la procedura di regolarizzazione per emersione ai sensi dell'art. 1 comma 643 della legge n.
Art. 1, comma 66, lett. b) L. Fin. 2011
Nelle more del giudizio interveniva la procedura di regolarizzazione per emersione ai sensi dell'art. 1 comma 643 della legge n.
Art. 1, comma 66, lett. b) L. Fin. 2015
Nelle more del giudizio interveniva la procedura di regolarizzazione per emersione ai sensi dell'art. 1 comma 643 della legge n.
Art. 267, comma 3 TFUE
Va da ultimo rigettata l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267, comma 3, del TFUE contenuta nella memoria depositata ai sensi dell'art.
Art. 49 TFUE
Art. 56 TFUE
e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti [non già i consumi quanto, al contrario] la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust.
Art. 19 TUE
TFUE), ai principi del diritto dell'Unione di trasparenza, RG 21331/2018 parità di trattamento, non discriminazione ed effettività della tutela giurisdizionale (art. 19 TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione) nonché al diritto di difesa (art.
Art. 47 Carta diritti fondamentali UE
Art. 48 Carta diritti fondamentali UE
19 TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione) nonché al diritto di difesa (art. 48 della Carta del diritti fondamentali dell'Unione): A) quanto alla imposizione a un bookmaker che abbia regolarizzato la propria posizione fiscale ex art.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza Corte di Cassazione n. 8757/2021
Sentenza Corte Costituzionale n. 27/2018
Sentenza Corte di Giustizia UE C-788/18
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Testo completo

e - Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21331/2018 R.G. proposto da da SK5365 Malta Ltd, in persona del legale rappresentante pro VI tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale ra-r argine1 - O a C- i ca 31 - (del ncorsqni, dall'Avv. e'clattaréTettivamente domiciliata presso lo O 3 ° studio dell'avv. nAegeSìwmcin Roma, via Lre5cer_j_zw. - ricorrente- 5f2 contro Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato RG 21331/2018 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.207/16/18 depositata in data 16.1.2018. sentita la relazione svolta dal consigliere Rosaria Maria Castorina nella camera di consiglio del 15.10.2021.

Fatti di causa. A seguito di una verifica fiscale presso l'impresa individuale del CTD Nicola Domenico Antrilli titolare di un'agenzia di scommesse e centro di trasmissione dati, veniva emesso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia, per l'anno di imposta 2009, ha recuperato l'imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 nei confronti della ditta verificata e della parte obbligata in solido identificata nel bookmaker SKS365 Malta Limited. SKS365 Malta Ltd impugnava l'avviso. Nelle more del giudizio interveniva la procedura di regolarizzazione per emersione ai sensi dell'art. 1 comma 643 della legge n. 190 del 2014, cui la società maltese aderiva.

La CTP di Roma respingeva il ricorso. La contribuente impugnava la pronuncia e la CTR del Lazio con sentenza n.207/16/18 depositata in data 16.1.2018 rigettava il gravame. Contro la sentenza SKS365 Malta Limited propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo si deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett.RG 21331/2018 b), della legge di stabilità per il 2011, in relazione alle annualità di imposta precedenti al 2011.

La censura non è fondata. Questa Corte, con la recente ordinanza del 30.3.2021, n. 8757 (alla cui ampia motivazione si rinvia, quale precedente specifico ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), all'esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell'imposta unica, fondata anche sui recenti interventi della Corte Costituzionale (sentenza 23.1.018, n.

27) e della C.G.U.E. (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), ha chiarito, ai fini che in questa sede rilevano, che:

a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite (Rv. 660937-01);

b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), I. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di RG 21331/2018 un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21) (Rv. 660937 - 02);

c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore (cfr. il § 10 della motivazione);

d) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie [dunque, non il bookmaker estero] operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220 cit. (cfr. il § 9.1 della motivazione);

e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti [non già i consumi quanto, al contrario] la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17) (cfr. il § 11 della motivazione).

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 643 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Lamenta che il giudice aveva erroneamente valutato le conseguenti scaturenti dalla regolarizzazione intervenuta nelle more del giudizio di secondo grado.RG 21331/2018 3. Con il terzo e il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 643 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Lamenta che il giudice di appello aveva omesso di valutare l'intervenuta sanatoria in favore della ricorrente e l'effetto sanante della procedura di regolarizzazione fiscale anche in ordine al rapporto di solidarietà tributaria, essendo irrilevante la mancata regolarizzazione del CTD. 3.1.Le censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili.

La sentenza non fa alcun cenno alla regolarizzazione, né la ricorrente deduce dove e quando, nel corso del giudizio sarebbe stata prospettata la questione. Nella produzione documentale non c'è alcun riferimento al procedimento di regolarizzazione. Peraltro nel motivo si fa riferimento a una regolarizzazione per il 2010 mentre l'anno di imposta in contestazione è il 2009. La questione è, dunque, totalmente nuova.

4. Va da ultimo rigettata l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267, comma 3, del TFUE contenuta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380b1s.1 c.p.c.. Essa parte - chiedendo la sospensione del giudizio - dalla formulata rimessione alla Corte di Lussemburgo da parte del Tribunale di Parma della questione pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto dell'Unione dei termini eccessivamente brevi previsti dalla normativa nazionale per la regolarizzazione fiscale; solleva, quindi, ulteriori dubbi di compatibilità della normativa nazionale (artt. 1-3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come modificati dall'art. 1, comma 66, lett.

b) dalla legge di stabilità 2011 e art. 1, comma 643, della legge di stabilità 2015) in riferimento al diritto di stabilimento (artt. 49 e segg. TFUE), alla libera prestazione di servizi (artt. 56 e segg. TFUE), ai principi del diritto dell'Unione di trasparenza, RG 21331/2018 parità di trattamento, non discriminazione ed effettività della tutela giurisdizionale (art. 19 TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione) nonché al diritto di difesa (art. 48 della Carta del diritti fondamentali dell'Unione): A) quanto alla imposizione a un bookmaker che abbia regolarizzato la propria posizione fiscale ex art. 1, comma 643, della legge n. 190/2014 di saldare anche per i periodi anteriori al 2011 rispetto a CTD che non abbiano aderito alla regolarizzazione;

B) quanto alla mancata previsione di un contraddittorio anticipato; I profili dedotti si profilano del tutto irrilevanti nel presente giudizio, in cui la questione della regolarizzazione è del tutto nuova per cui vanno disattesi e rigettata l'istanza di sospensione. Per la stessa ragione va, altresì, disattesa la istanza, formulata, in subordine, in memoria, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 1-3 del d.lgs. n. 504/98, come modificati, e 1, comma 643 della I. n. 190/2014, in riferimento agli artt. 3,24,53, comma 1, 111 e 117 Cost. nonché ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.

L'intervento in materia, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, delle sentenze della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della Corte di Giustizia (Corte di giustizia 26 febbraio 2020, causa C-788/18), giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-b