Italian Court dismisses tax appeal after parish client withdraws case following easy settlement payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the parish client formally withdrew the lawsuit after settling the debt with the municipality. Although the lower tribunal had denied tax exemption for commercial activities within the parish's donated properties, the client opted for an expedited resolution under specific legislation. Consequently, the court found no grounds to impose the double contribution fee typically applied to rejected grievances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 D.L. n. 119/2018; When a taxpayer withdraws a tax appeal after settling the debt, the proceeding is extinguished and the double contribution sanction does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 9855-2016 proposto da: PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI MONTESIGNANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato STEFANO SANTARELLI, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato ANDREA MASETTI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente- contro COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GABRIELE PAFUNDI, F i r m a t o D a :
D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 9855/2016 Numero sezionale 74/2022 Numero di raccolta generale 2920/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato LUCA DE PAOLI giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - controricorrente – avverso la sentenza n. 1063/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 26/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/1/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi per la ricorrente l’Avvocato STEFANO SANTARELLI e per il controricorrente l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI FATTI DI CAUSA La Parrocchia di San Michele Arcangelo di Montesignano propone ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2508/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI annualità 2008.
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo che alla Parrocchia non spettasse l’esenzione prevista dall’art. 7 D.Lgs. n. 504/1992, in quanto gli immobili sottoposti a tassazione erano stati concessi in comodato a due Onlus e al loro interno si svolgevano attività a carattere commerciale, e respingendo inoltre le doglianze circa la carenza di motivazione dell’atto impugnato. Il Comune resiste con controricorso. La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva con rinuncia al ricorso per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 119/2018.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che, con istanza depositata in data 10.1.2022, la Parrocchia ricorrente, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo 2 F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :
S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 9855/2016 Numero sezionale 74/2022 Numero di raccolta generale 2920/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 provveduto, previa cd. <<rottamazione>>, al pagamento di quanto dovuto al Comune. 1.2. Il Comune controricorrente, all’udienza indicata in epigrafe, tramite il proprio difensore, nulla ha eccepito anche quanto alla richiesta compensazione delle spese di lite.
2. Conseguentemente il giudizio va dichiarato estinto.
3. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 18.1.2022. Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonella Dell’Orfano) (Giacomo Stalla) 3 F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .