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Ordinanza — n. 2897/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to invalid power of attorney by non-specialist lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2897/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because the special power of attorney authorizing the defense was invalid. The court found that the appointed lawyer, representing a free practice firm, lacked the exclusive authorization required by law to defend the tax agency in cassation proceedings. Consequently, the court ruled that the tax agency was improperly constituted in the lawsuit, rendering all subsequent defensive acts null and void.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. 115/2002; Art. 10, comma 1, lett. b) del D.P.R. 115/2002: The special power of attorney for the tax agency must be granted exclusively to the Treasury Attorney; failure to comply renders the agency improperly constituted and the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney Treasury Attorney tax agency representation inadmissible appeal procedural nullity amministrazione fiscale impugnazione di decisioni amministrative sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. 115/2002
Art. 10, comma 1, lett. b) del D.P.R. 115/2002
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7482-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato FRANCESCO PISELLI giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente – contro POCCHI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio degli Avvocati GIUSEPPE VESCUSO e UMBERTO PRETE, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente – F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7482/2018 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 2897/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore p.t. REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore - intimati – avverso la sentenza n. 5342/2017 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 20/9/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/1/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle Entrate Riscossione propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva parzialmente accolto l’appello proposto da Francesco Pocchi avverso la sentenza n. 22858/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in rigetto del ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento di cartelle esattoriali concernenti tasse automobilistiche, contributi al servizio sanitario nazionale, imposta di registro e violazioni al Codice della Strada; il contribuente resiste con controricorso; la Regione Lazio e l’Agenzia delle entrate sono rimaste intimate; la ricorrente ha infine depositato memoria difensiva, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento automatico dei carichi di ruolo, relativi alle cartelle esattoriali sottese all’atto impugnato, ai sensi dell’art.4 D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni in L. 136/2018, e dell’art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni, in L. n. 69/2021 CONSIDERATO CHE 1.1. rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questioni, sollevate nella presente fase del giudizio, l’inammissibilità del ricorso proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, Avvocato del libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem; 2 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7482/2018 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 2897/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 1.2. tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui <<ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità>>; 1.3. la legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nella attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del <<Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra ADER ed Avvocatura Generale dello Stato>>, nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le 3 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7482/2018 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 2897/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso>> (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti <<l'attività di riscossione>> pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo <<questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione>> (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente; 1.4. da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che <<il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di ADER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro>>; 1.5. come peraltro confermato anche dal <<Regolamento di amministrazione dell'ADER, deliberato il 26/03/2018 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, [che] qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione>> (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.); 1.6. derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è quindi subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria; 1.7. nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto 4 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7482/2018 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 2897/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia Entrate Riscossione nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi; 1.8. ne consegue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale al difensore, in quanto Avvocato del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quel difensore; 1.9. il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è quindi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

3. stante il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso le spese di lite vanno interamente compensate

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 11.1.2022.

Il Presidente (Oronzo De Masi) 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7482/2018 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 2897/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 6 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0