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Ordinanza — n. 2896/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeals after administrative annulment extinguishes the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2896/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the litigation extinguished due to the administrative annulment of the challenged tax assessment notices. The tax authority had previously annulled the assessments in self-help proceedings, finding the operations lacked the evasive nature required for tax fraud. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, leading to the dismissal of the cassation appeals and the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: When an administrative self-help annulment extinguishes the subject matter of a tax dispute, the subsequent cassation appeal is declared extinguished, and litigation costs are compensated.

Parole chiave

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tax assessment annulment self-help administrative annulment extinguishment of litigation cessation of subject matter tax evasion characterization compensation of litigation costs Cassation procedure risanamento dell'impresa in diritto tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
RILEVATO CHE La società contribuente ESSELUNGA SPA, quale incorporante di LEPANTO SRL, ha impugnato due avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2004, emessi a termini dell’art. 37-bis d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 2 dicembre 2021, n. 37968
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3686/2014 R.G. proposto da: ESSELUNGA SPA (C.F. 01255720169), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di incorporante di LEPANTO SRL, rappresentata e difesa dagli Avv.ti DARIO ROMAGNOLI, GIANCARLO ZOPPINI, GIUSEPPE RUSSO CORVACE, GIUSEPPE PIZZONIA e ANDREA RUSSO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Zoppini in Roma, Via della Scrofa, 57 – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 3686/2014 Numero sezionale 178/2022 Numero di raccolta generale 2896/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 e nei confronti di SUPERMARKETS ITALIANI SPA (C.F. 01913600167), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - nonché sul ricorso proposto da:

SUPERMARKETS ITALIANI SPA (C.F. 01913600167), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti DARIO ROMAGNOLI, GIANCARLO ZOPPINI, GIUSEPPE RUSSO CORVACE, GIUSEPPE PIZZONIA e ANDREA RUSSO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Zoppini in Roma, Via della Scrofa, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – e nei confronti di ESSELUNGA SPA (C.F. 01255720169), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 84/31/13, depositata in data 14 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2021 dal consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE La società contribuente ESSELUNGA SPA, quale incorporante di LEPANTO SRL, ha impugnato due avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2004, emessi a termini dell’art. 37-bis d.P.R. 29 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 3686/2014 Numero sezionale 178/2022 Numero di raccolta generale 2896/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 settembre 1973, n. 600, con i quali veniva contestato alla contribuente, in qualità di consolidante, nonché alla società SUPERMARKETS ITALIANI SPA, in qualità di consolidata, l’indebito utilizzo di perdite fiscali pregresse a seguito di operazioni elusive, con conseguente accertamento di maggiore IRES e IRAP; che gli avvisi erano conseguenti a un PVC in data 26 ottobre 2009, con il quale si evidenziavano utilizzi nei periodi di imposta 2004 – 2006 di perdite generatesi a carico della società incorporata consolidante nel periodo 1999 – 2001, in forza della qualificazione come elusiva di una serie di operazioni straordinarie, con particolare riferimento a una fusione per incorporazione in data 27 dicembre 2011, le quali avevano consentito alla società incorporata Lepanto SRL di azzerare ingenti perdite, altrimenti non utilizzabili; che gli avvisi si articolavano secondo lo schema precedente l’entrata in vigore dell’art. 40-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con un avviso relativo alle rettifiche di primo livello attinenti al reddito della società consolidante e della consolidata, con conseguente determinazione della maggiore imposta teorica, nonché in un avviso di secondo livello, in cui si liquidavano le imposte in relazione alle menzionate rettifiche che analoga impugnazione è stata proposta dalla società consolidata Supermarket Italiani SPA; che la CTP di Milano ha respinto i ricorsi delle società contribuenti, ritenendo insussistenti valide ragioni economiche sottostanti le operazioni straordinarie censurate dall’Ufficio; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 14 giugno 2013, ha rigettato gli appelli delle società contribuenti, ritenendo che le operazioni indicate negli avvisi impugnati fossero state poste in essere al solo scopo di ottenere risparmi di imposta, valorizzando il contenuto di alcune @mail indicate nel PVC, nonché ritenendo che la società F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 3686/2014 Numero sezionale 178/2022 Numero di raccolta generale 2896/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 contribuente non avesse offerto alcuna prova relativa ai vantaggi economici relativi alle operazioni controverse; che hanno proposto ricorso per cassazione sia la società consolidante, affidato a quattro motivi, sia la società consolidata, affidato anch’esso a quattro motivi, avverso i quali resiste con separati controricorsi l’Ufficio.

CONSIDERATO CHE Risulta depositato in atti provvedimento di annullamento in autotutela degli atti impugnati nel presente procedimento, sul presupposto dell’applicazione del giudicato esterno, sfavorevole all’Ufficio, verificatosi in relazione all’impugnazione di altri avvisi di accertamento, relativi a diverse annualità ma aventi ad oggetto il medesimo rilievo oggetto degli avvisi qui impugnati, in relazione ai quali è stata esclusa la natura elusiva dell’operazione dedotta dall’Ufficio; che le parti del presente giudizio hanno presentato istanza congiunta di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità; che a seguito dell’annullamento in autotutela degli atti impugnati è cessata la materia del contendere e che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite; che non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, nel caso in cui l’inammissibilità del ricorso sopravventa alla proposizione del ricorso stesso per intervenuta cessazione della materia del contendere (ex multis Cass., Sez.

V, 2 dicembre 2021, n. 37968); P. Q. M. F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 3686/2014 Numero sezionale 178/2022 Numero di raccolta generale 2896/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 13 gennaio 2022 Il Presidente Federico Sorrentino F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A